Dopo la recente Tar Veneto, Venezia, sez. I, 23 settembre 2019, n. 1021 qui proposta, ecco che l’odierna Tar Liguria, Genova, sez. II, 22 ottobre 2019 n. 805 ribadisce i medesimi concetti sull’ormai incancrenito principio di rotazione.
“allorché l’amministrazione abbia fatto precedere l’invito da un’indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di tutti gli operatori economici operanti sul mercato per l’affidamento del servizio in questione e, successivamente, abbia invitato tutti quegli operatori economici (tra cui il precedente affidatario) che avevano manifestato interesse, senza operare alcuna selezione e/o limitazione, non vi è spazio alcuno per l’applicazione del principio, che altrimenti opererebbe – paradossalmente rispetto alla ratio legis – in senso anti-concorrenziale (cfr., in caso analogo, T.A.R. Campania, Salerno, I, 5.11.2018, n. 1574, e la giurisprudenza ivi citata)”.
