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Il tasso di assenteismo dipende dal modello organizzativo della singola impresa ed è replicabile anche sul personale da assorbire.

Consiglio di Stato, Sez. III, 05/06/2025, n. 4898

Il tasso di assenteismo è influenzato dal modello organizzativo dell’impresa e, sulla base delle statistiche aziendali, può essere utilizzato anche in presenza di clausole sociali e nuove assunzioni per giustificare un costo del lavoro inferiore alle Tabelle Ministeriali.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. III, 05/06/2025, n. 4898 nel respingere l’appello:

4.6. Quanto allo scostamento dalle tabelle ministeriali in relazione alle ore lavorate, premesso che è jus receptum che questo può essere giustificato in sede di verifica (non essendo le anzi dette tabelle inderogabili), va richiamato l’indirizzo secondo cui, essendo la verifica riservata all’esclusiva discrezionalità dell’Amministrazione, laddove le valutazioni di quest’ultima in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico-discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2023, n. 2170; id., 14 giugno 2021, n. 4620; id., 1 giugno 2021, n. 4209; id., 9 novembre 2020, n. 6861).

4.7. Per altrettanto diffusa giurisprudenza, il tasso di assenteismo dipende poi dal modello organizzativo della singola impresa ed è replicabile anche sul personale da assorbire (e, dunque, anche in presenza, di clausola sociale) o di nuova assunzione: invero, la presenza di una clausola sociale e di lavoratori neoassunti non impedisce di far riferimento alle statistiche di assenteismo aziendale al fine di giustificare uno scostamento virtuoso dalle tabelle ministeriali, e dunque giustificare un più basso costo del lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2023, n. 8640; Cons. St., sez. V, 30 maggio 2022, n. 4353; id. 10 novembre 2022, n. 9858; id., sez. VI, 21 luglio 2020, n. 4665).

5. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che come tale deve essere respinto.

 

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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