Sintel: caricamento file incompleto e applicabilità del soccorso istruttorio.
La ricorrente deduce che, “a causa di un problema tecnico” relativo ad alcuni documenti digitali, il caricamento sulla piattaforma Sintel è avvenuto in modo incompleto, poiché ha riguardato solo un’estensione dei documenti, ossia un “codice hash” e una marca temporale relativa al momento di effettuazione delle operazioni, mentre non è stato caricato il documento digitale in senso proprio.
Quidi juris? Soccorso Istruttorio?
Secondo il Tar Lombardia, MIlano, Sez. IV, 22 dicembre 2017, n. 2475 “la gestione interamente informatizzata della procedura ben può implicare l’esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione, ma dell’originazione del relativo file;
– la regola è posta a tutela della quanto più ragionevolmente rapida e sicura gestione dei flussi di informazioni sulla partecipazione alla gara, che risponde ad un particolare interesse pubblico generale (e non solo della stazione appaltante) di certezza, speditezza e trasparenza ed è posta a garanzia altresì della par condicio dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 02 luglio 2014, n. 3329/2014; Consiglio di Stato, sez. V, 5 agosto 2011 n. 4713; id., 10 gennaio 2013 n. 89);
– nel caso di specie la ricorrente non ha neppure allegato che il mancato caricamento sul sistema Sintel dei documenti digitali previsti sia dipeso da un errore dell’amministrazione o dal mancato funzionamento del sistema Sintel, sicché non vi sono elementi per ritenere che il mancato caricamento completo sia la conseguenza di fattori esterni alla ricorrente, la quale, come ogni partecipante, deve attivarsi con la necessaria diligenza affinché la documentazione prescritta sia inserita tempestivamente nella piattaforma informatica;
– del resto, la ricorrente riconosce che il codice “hash è solo un algoritmo, una funzione, che, partendo da un documento informatico, genera un’impronta in forza della quale non è possibile produrre impronte uguali partendo da documenti informatici diversi;
– il codice “hash” garantisce la genuinità del documento informatico che sia stato caricato sulla piattaforma, ma non è il documento digitale, che resta illeggibile, se non caricato sulla piattaforma;
– né è possibile ritenere che il codice “hash” sia l’equivalente del documento, poiché esso esprime l’impronta di un atto digitale che non è stato introdotto nel sistema Sintel e al quale, in base al solo “hash”, la stazione appaltante non può accedere;
– neppure è condivisibile la contestazione della mancata attivazione da parte della stazione appaltante del soccorso istruttorio, poiché come è noto “nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all’affidamento di un contratto, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione) radicalmente mancanti – pena la violazione della par condicio fra concorrenti – ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (Cons. Stato, A. P., 25/2/2014, n. 9; Sez. V, 12/10/2016, n. 4219; 15/7/2016, n. 3153; 21/7/2015, n. 3605; 25/2/2015, n. 927; Sez. III, 24/11/2016, n. 4930; 17/11/2015, n. 5249; Sez. IV, 15/9/2015, n. 4315)”(Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2016, n. 5488; Tar Puglia Bari, sez. III, 14 giugno 2017, n. 681);
– nel caso di specie tra i documenti non caricati vi è la domanda di partecipazione, che integra un elemento essenziale dell’offerta, in relazione al quale, pertanto, non può essere esercitato il soccorso istruttorio“.
