Gara telematica e firma digitale omessa
Una ditta nell’ambito di una gara telematica trasmette alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in cartaceo e trasformata in documento elettronico pdf, con in allegato copia del documento d’identità del sottoscrittore.
Il disciplinare di gara prevedeva l’obbligo di sottoscrizione digitale.
La Stazione appaltante esclude la ditta sull’assunto che il difetto di firma digitale della dichiarazione renderebbe tamquam non esset la dichiarazione pervenutale.
Quid juris?
Secondo il Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291 il provvedimento di esclusione è illegittimo, poiché nel caso di specie non vi siano dubbi circa la provenienza da parte della ricorrente della documentazione inoltrata.
“Giova premettere che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto.
Tanto chiarito, il documento in esame – sebbene privo di firma digitale – è stato redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf. I riportati adempimenti, come rettamente osservato dalla ricorrente, sono conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005. Nello specifico, dalle prime disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del regime giuridico in materia di autocertificazione, mentre la norma da ultimo menzionata -prevista nel codice dell’amministrazione digitale – consente l’inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono “… sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità”, come accaduto nel caso di specie.
Si aggiunga a ciò che l’inoltro alla Stazione appaltante dell’integrazione del DGUE è avvenuto per il tramite della piattaforma SISGAP, sulla quale la ricorrente si è regolarmente registrata, ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, depositato l’offerta ed adempiuto a tutti i successivi incombenti. Tale sistema telematico, avuto riguardo alla disposizione 3.1 della stessa lex specialis, “è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti allo stato della tecnica”. Ne consegue che dal declamato standard qualitativo non può che derivarne un ulteriore elemento di certezza circa la provenienza ed il contenuto dell’integrazione documentale.
La riportata cornice normativa, in uno alle citate caratteristiche tecniche della piattaforma informatica, consentono pertanto di qualificare come illegittima la avversata determinazione espulsiva. Essa, di fatto, si risolve in un provvedimento connotato da un inutile formalismo, come tale recessivo rispetto alle recenti evoluzioni normative – eurounitarie e nazionali – e agli attuali approdi giurisprudenziali, orientati a preservare in un’ottica sostanzialistica la concorrenza tra operatori economici, in un perimetro di regole chiare, nonché tassative quanto alle ipotesi di esclusione”.
Rispetto a questa ultima lodevole aspirazione, peccato che sovente i giudici si perdano nel mare del formale…
