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Finanza di progetto? No, meglio un affidamento diretto…

CGARS, 28 dicembre 2017, n. 576

Strappa un sorriso la sentenza CGARS, 28 dicembre 2017, n. 576.

La stazione appaltante ha in sostanza proceduto con un annullamento in autotutela della avviata procedura di finanza di progetto in favore di un affidamento diretto senza gara.

Il provvedimento di annullamento regge allo scrutinio del Collegio, non il successivo provvedimento di affidamento diretto.

“sia che si ricostruisca la complessa fattispecienei termini di un contratto passivo (di appalto o di concessione, di progettazione e lavori), sia che la si qualifichi come un contratto attivo (di cessione ovvero concessione di un bene immobile pubblico), l’affidamento diretto, in assenza di qualunque motivazione a sostegno di tale scelta come noto di carattere eccezionale, integra in ogni caso una violazione delle più elementari regole di concorrenza di derivazione eurounitaria, come anche dei principi di evidenza pubblica che, come noto, affondano le loro radici nella disciplina sulla contabilità pubblica degli anni ’20 del 900.

Si deve sottolineare, in tale prospettiva, da un lato la durata del tutto eccentrica del comodato, pari addirittura a 99 anni (v. art. 2); dall’altro, la gratuità solamente apparente dello schema di contratto, cui sono correlati da un lato l’assunzione di obbligazioni di progettazione e di esecuzione di lavori, dall’altro la prevista gestione – da parte del comodatario – del museo, del giardino, degli eventi e, infine, dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché dell’attività alberghiera (art. 6). Dove risulta abbastanza evidente il nesso di corrispettività, ovvero il collegamento, che lega gli obblighi di cui all’art. 5 con le modalità di uso del bene, per albergo e ristorazione, dalle quali il comodatario potrà ricevere un evidente ritorno economico e che, nell’insieme, al di là di una certa vaghezza, valgono a colorare di onerosità l’intera operazione economica.

Se ne ricava, dalla lettura dello schema di contratto, più di un’affinità tra questa operazione e la concessione in project financing che non è stata aggiudicata. Il che, se non rende per ciò sola illegittima e ingiustificata la scelta di non aggiudicare la seconda, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a procedimentalizzare qualunque via percorsa in alternativa, ovvero in sostituzione; seguendo quindi modalità più trasparenti, rispettose dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici (v. Ad. Plen. 1/2008, sub 13).

Così non è stato, nella maniera più netta e più vistosa, e tanto giustifica l’accoglimento dell’impugnazione e l’annullamento dell’atto del 18.11.2016 recante l’accoglimento della richiesta di concessione in comodato del complesso immobiliare e l’approvazione del relativo schema di contratto.

Si intende che, nella riedizione del suo potere, l’amministrazione ben potrà procedere all’affidamento, nelle forme di legge, del compendio immobiliare in questione, che da troppo tempo risulta in stato di abbandono, ma dovrà farlo rispettando le regole essenziali dell’evidenza pubblica, coinvolgendo anche, in un confronto concorrenziale ovvero in una indagine di mercato, l’odierna appellante“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it