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Equivalenza CCNL: anche per questo T.A.R. il superminimo non è idoneo a colmare le differenze retributive

.T.A.R. Lazio, V-quater, 11 dicembre 2025, n. 22443

Anche per questo T.A.R. il superminimo non è idoneo a colmare le differenze retributive (vedi questo articolo, nonchè la pronuncia T.A.R. Lombardia, IV, 26 novembre 2025, n. 3845, n. 3845).

Anche per questo T.A.R. ii CCNL Aninsei non è equivalente al CCNL cooperative sociali.

T.A.R. Lazio, V-quater, 11 dicembre 2025, n. 22443 si allinea quindi all’orientamento prevalente, invero nella specie maggiormente giustificato in relazione alla circostanza di fatto per cui l’aggiudicatario aveva indicato un superminimo assorbibile, di guisa che gli aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo non si sommano al superminimo individuale riconosciuto, ma lo assorbono, riducendolo in tutto o in parte

In termini generali però detto orientamento non convince, siccome s’alligna su elementi meramente formali (i.e. mancata ricomprensione del “superminimo” tra gli elementi fissi della retribuzione nell’ambito del CCNL di riferimento”), e che sotto il profilo sostanziale la remunerazione aggiuntiva integrata con il “superminimo” è del tutto equivalente a quella di cui beneficerebbe un lavoratore assunto con il CCNL indicato dalla stazione appaltante.

In un più ragionevole bilanciamento tra tutela dei lavoratori (i.e. garanzie non inferiori a quelle previste dal CCNL indicato ex art. 11 d.lgs. 36/2023) e libertà di iniziativa economica, si ritiene  al diverso orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania, IV, 30 ottobre 2025, n. 7073) ed all’opinamento dell’ANAC (Parere n. 437 del 11 novembre 2025), che individuano nel “superminimo” un legittimo strumento per colmare le inevitabili differenze retributive dai diversi contratti collettivi.

Diversamente argomentando, del resto, l’equivalenza delle tutele non sarebbe mai in concreto possibile, siccome il contratto leader ha statisticamente una retribuzione più elevata dei CCNL minori). Il che equivarrebbe di fatto all’imposizione di un CCNL, con evidente contrasto con l’art. 41 della Costituzione.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it