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Anche nell’appalto misto (prevalenza servizi) il subappalto qualificatorio non può riguardare la categoria prevalente

Cons. Stato, V, 11 dicembre 2025, n. 9770

Interessante l’odierna pronuncia Cons. Stato, V, 11 dicembre 2025, n. 9770, che precisa un elemento giuridico non direttamente ritraibile dall’impianto codicistico.

La gara oggetto del giudizio presupponeva un importo posto a base di gara è di 6.123.240,18 e prevedeva in misura minoritaria l’esecuzione di lavori per un importo totale di euro 1.591.200,00, di cui euro 900.000,00 rientranti nella categoria OS 14 (impianti di smaltimento e recupero rifiuti) ed euro 582.000,00 rientranti invece nella categoria OG 1 (edifici civili e industriali).

L’aggiudicatario, in possesso dei requisiti per la componente servizi, dichiarava il subappalto qualificatorio per il 100% della categoria OS 14.

Il Collegio ha statuito il difetto di qualificazione dell’aggiudicatario, e quindi la sua necessaria estromissione dalla procedura di gara, così riformando la pronuncia di primo grado, che viceversa aveva statuito l’ammissibilità del subappalto, invero con superficiale e tautologica motivazione.

In primo luogo il Collegio, richiama l’art.14 comma 18 del d. lgs. n. 36 del 2023, secondo cui “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto””.

Pertanto, prosegue il Collegio “negli appalti misti il concorrente deve essere qualificato per ogni prestazione contemplata dall’oggetto del contratto stesso, e quindi anche per le prestazioni di lavori, a prescindere dalla preponderanza, o meno, di detta prestazione rispetto all’attività di servizi (rilevante invece per individuare la procedura applicabile). In termini si è pronunciata la giurisprudenza rispetto alla disciplina recata dal d. lgs. n. 50 del 2016 (Cons. St., sez. V, 8 novembre 2021 n. 7417 e sez. V, 13 luglio 2020 n. 4501)“.

Considerato che alla gara in parola era ancora ratione temporis applicabile l’art. 12 comma 2 lett. b) del d.l. n. 47 del 2014, e tenuto conto che la categoria OS 14 era da ritenersi prevalente nell’ambito della componente lavori dell’appalto misto, il Collegio ha ritenuto che l’aggiudicatario non potesse fare ricorso al subappalto necessario  per la categoria prevalente.

In buona sostanza, secondo il Collegio, la disciplina sulla qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici si applica integralmente anche nell’ambito di quegli appalti misti con prevalenza di servizi, ove l’esecuzione dei lavori è sostanzialmente una prestazione secondaria, ove cionondimeno rileva una (sub) prevalenza di una categoria di lavori sull’altra.

 

 

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it