È legittima la dichiarazione di assenza di motivi di esclusione rilasciata dal legale rappresentante in relazione ai soggetti previsti dal c. 3 dell’art. 80, con la formula “per quanto a propria conoscenza”?
Risposta affermativa arriva dal Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 21 febbraio 2018, n. 499.
“In proposito, basta richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa per il quale: “In sede di gara pubblica, secondo quanto disposto dall’art. 47 comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, resa nell’interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; ed invero, in presenza di una norma che richiede una dichiarazione afferente stati, fatti e qualità riguardanti terzi, questa non può che essere resa se non nel senso che essa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante, ben potendo l’Amministrazione, a fronte di una compiuta identificazione dei soggetti interessati e, se del caso, su segnalazione di chi vi abbia interesse, procedere alle opportune verifiche, anche attraverso il casellario giudiziale ed altri archivi pubblici (ai quali essa, a differenza del dichiarante, ha accesso) in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti” (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2015, n. 1372);
“In sede di gara pubblica d’appalto, laddove le necessarie dichiarazioni rese ex art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 siano presenti, la relativa rilevanza non può reputarsi incisa dalla mera presenza della precisazione ‘per quanto a sua conoscenza’, in quanto se la dichiarazione assume tutti i connotati necessari ai sensi del cit. art. 38 l’inciso predetto non fa che ribadire, in termini tanto informali quanto comunque irrilevanti ai fini di contestazione giurisdizionale, ciò che è proprio di ogni dichiarazione resa da un soggetto, il quale riferisce ciò che è a propria conoscenza” (Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497)”.
