in

Criteri soggettivi e criteri oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta

Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 novembre 2017, n. 5596

È legittima una gara che attribuisce punteggi sulla base dei seguenti criteri?

-numero dei tesserati residenti nella provincia di Benevento (max 8 punti);

-attività di serie e di categoria (max 10 punti);

-anzianità di affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale (max 4 punti);

-anzianità di iscrizione al CONI (max 4 punti);

-titoli sportivi e benemerenze (max 4 punti);

-presenza di dirigenti di livello regionale/nazionale (max 5 punti);

-qualificazione degli istruttori e allenatori (max 7 punti);

-sede legale in Benevento da almeno 30 mesi (max 7 punti).

Risposta negativa arriva dal Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 novembre 2017, n. 5596, secondo il quale “costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione.

Tale criterio affonda le sue radici nell’esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, e trova il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all’offerta e all’aggiudicazione (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 25-02-2016, n. 355; T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 04-01-2016, n. 1)

In particolare la normativa comunitaria e nazionale pongono una chiara e ragionevole distinzione tra requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta, cosicché la stazione appaltante non può confondere gli stessi in fase di individuazione dei punteggi da attribuire alle offerte (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 23-08-2017, n. 799).

Non è, infatti, ammessa alcuna commistione tra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi attinenti all’aggiudicazione (Cons. Stato Sez. V, 20-03-2006, n. 1446).

Al riguardo, la giurisprudenza ha comunque indicato che il divieto di commistione fra criteri soggettivi e oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione non risulta eluso o violato allorché gli aspetti organizzativi o le professionalità risultanti dal curriculum personale sono destinati a essere apprezzati quale garanzia della migliore prestazione del servizio, come elementi, cioè, incidenti sulle modalità esecutive dello specifico servizio e, quindi, come parametri afferenti alle caratteristiche oggettive dell’offerta (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 25-02-2016, n. 355), così che il divieto di commistione tra requisiti di qualificazione e criteri di valutazione dell’offerta non può essere inteso in termini assoluti, escludendo quindi che qualunque elemento che faccia riferimento al profilo soggettivo dei concorrenti possa essere preso in considerazione ai fini della valutazione dei contenuti qualitativi dell’offerta; occorre infatti procedere ad un’analisi specifica della singola fattispecie per verificare se vi sia un’effettiva e coerente corrispondenza tra il criterio di valutazione individuato, ancorché di natura soggettiva, e il contenuto qualitativo dell’offerta, e quale sia l’effettiva incidenza di tale criterio rispetto alla scelta della miglior offerta. (Consiglio di Stato Sez. III 27 settembre 2016 n.2611).

Al riguardo il Collegio, pur dando atto di questi ultimi assunti, rileva come, tuttavia, i criteri utilizzati dalla stazione appaltante per l’attribuzione dei punteggi, e in particolare il numero dei tesserati residenti nella provincia di Benevento, l’anzianità di affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale e l’anzianità di iscrizione al CONI, si palesano come inerenti al profilo soggettivo, integrando il vizio lamentato da parte ricorrente. Né al riguardo ha rilevanza la circostanza che i medesimi criteri siano stati indicati nel regolamento per la concessione degli impianti sportivi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 5/06/2013 (e precisamente dall’art.7) e che lo stesso non sia stato impugnato in sede di ricorso, in quanto gli stessi non si palesavano come vincolanti ai fini della lex specialis della gara in questione“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it