Costi per la manodopera pari a zero: possibile?
Il caso riguarda una gara per l’affidamento di un centro sportivo, che ha visto aggiudicataria un’associazione, priva di dipendenti, che intendeva gestire il servizio con i soli volontari.
Ecco il responso di Tar Emilia Romagna, sez. II, 09 aprile 2019, n. 333
- “nell’offerta tecnica presentata si legge che <la struttura organizzativa è composta interamente da personale volontario> e che la controinteressata <non> ha personale dipendente.
- in ogni caso, è perfettamente legittimo l’utilizzo del personale volontario che rientra nella libertà imprenditoriale di organizzazione del lavoro.
La giurisprudenza ha affermato i seguenti principi :
a). “le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare per l’affidamento di pubblici servizi nei casi in cui l’attività oggetto di gara sia funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 23 gennaio 2017 n. 39; Consiglio di Stato, n.116/2016).
b). una sentenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) ha chiarito che la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa e che pertanto l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici.
c). l’utilizzo del soccorso istruttorio è pure legittimo in quanto principio di carattere generale al fine di poter utilizzare una documentazione completa ed esauriente”.
La pronuncia non brilla certo per chiarezza espositiva, pertanto non è possibile ricostruire in modo certo l’effettiva dinamica dei fatti.
