L’appellante censura la sentenza per aver ritenuto inammissibile la compensazione tra i crediti IVA vantati dalla società cooperativa e gli oneri contributivi e assistenziali a carico del datore di lavoro per le retribuzioni dei dipendenti impiegati nell’appalto.
Per cui, ad avviso dell’appellante, detta attestazione, nonché la riconosciuta possibilità normativa e giurisprudenziale di utilizzare legittimamente il credito IVA al fine di poter abbattere alcune voci contributive e previdenziali relative al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, dovrebbero escludere l’aleatorietà dei crediti della ricorrente, nonché qualsiasi incertezza sul contenuto dell’offerta.
Consiglio di Stato, Sez. V, 25/08/2026, n. 6627 accoglie l’appello:
Si osservi, inoltre, che l’art. 110, in tema di verifica delle offerte anormalmente basse, nella parte in cui (ribadendo analoghe disposizioni del codice del 2016) esclude le giustificazioni «in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge» (comma 4, lett. a)), consente comunque di presentare spiegazioni nell’ipotesi in cui l’offerente abbia dichiarato un costo per il personale «inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13» (comma 5, lett. d)). Attraverso tale lettura sistematica e costituzionalmente orientata si giustifica la conclusione secondo la quale il costo della manodopera (differentemente dai costi della sicurezza) è assoggettabile a ribasso (conclusione che contribuisce anche a chiarire l’effettivo contenuto normativo attribuibile al terzo periodo dell’art. 41, comma 14 cit., nel senso che l’appello a una «più efficiente organizzazione aziendale» potrà costituire, per l’offerente, la base per giustificare il discostamento dal costo della manodopera indicato nel bando di gara, nei limiti normativi sopra rammentati).
Ne deriva come conseguenza che gli elementi in base ai quali l’offerente può articolare le giustificazioni dell’offerta sospettata di essere anormalmente bassa non sono solo quelli di cui all’art. 110, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, ma anche i costi della manodopera quando riguardano le voci delle tabelle ministeriali estranee ai «minimi salariali retributivi» o ai «trattamenti salariali inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge».
9.2. – Nel caso di specie, la riduzione del costo complessivo della manodopera stimato dalla stazione appaltante ha riguardato gli oneri previdenziali e contributivi incidenti sui trattamenti retributivi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio, operato utilizzando in compensazione crediti fiscali maturati dalla cooperativa (il cui esatto ammontare risulta certificato dall’Agenzia delle entrate, come da documentazione in atti). Si tratta di crediti che possono essere utilizzati solo in compensazione di debiti tributari fiscali, previdenziali e contributivi, secondo le norme (in specie secondo la disciplina dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997), e che pertanto non costituiscono risorse che provengono dall’impiego di utili generali dell’impresa o di disponibilità straordinarie della società o del gruppo societario in cui questa sia inserita (risorse che, invece, costituiscono mezzi finanziari straordinari idonei a distorcere la concorrenza per il mercato, comportando una evidente violazione della concorrenza tra gli operatori economici e consentirebbe di presentare offerte in perdita confidando nella solidità finanziaria del gruppo o della società offerente: cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652).
9.3. – Si tratta, quindi, di una possibilità (quella della compensazione tra crediti e debiti di natura tributaria o previdenziale) limitata dalla legge solo a ipotesi determinate e tassative, che si riferiscono esclusivamente alla materia tributaria e previdenziale. In questo contesto, perdono rilievo gli argomenti richiamati nella sentenza appellata in ordine alle paventate conseguenze anticoncorrenziali e alla violazione della par condicio tra gli operatori economici, posto che l’operazione realizzata dalla cooperativa appellante non è diretta a correggere un’offerta strutturalmente inaffidabile sotto il profilo economico-finanziario né comporta la violazione dei «trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge» per i dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, ma si incentra esclusivamente sulle ragioni che giustificano l’indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante sulla base delle tabelle ministeriali, secondo gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati (ma anche secondo orientamenti più risalenti: si può richiamare sul punto anche la giurisprudenza formatasi sul codice di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui: «la difformità dalle tabelle ministeriali non è profilo dirimente, in quanto in sede di valutazione della non anomalia dell’offerta i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta, perciò l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle non legittima un giudizio di anomalia ed occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica, espressione di un potere tecnico discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta»: Consiglio di Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5353; sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694).
La sentenza, pertanto, in accoglimento delle censure dell’appellante fin qui esaminate, va riformata e va accolto il ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ……….. pronunciato con la determinazione del Comune di Itri dell’11 settembre 2025.
