Nel respingere il ricorso avverso l’esclusione il Tar Sardegna ribadisce che la dichiarazione di subappalto necessario è altra cosa rispetto alla mera manifestazione di volontà del subappalto facoltativo.
Il subappalto necessario, infatti, impone la specifica indicazione, da parte dell’operatore economico, di subappaltare i lavori della/e categoria/e in quanto privo di corrispondente qualificazione.
Questa la Sentenza Tar Sardegna, Sez. I, 04/09/2026, n. 1119
