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Se il costo della manodopera indicato dall’operatore economico coincide con quello indicato dalla Stazione appaltante si deve presumere che l’offerta proposta è finanziariamente sostenibile.

Consiglio di Stato, Sez. V, 26/08/2026, n. 6662

Nel respingere l’appello il Consiglio di Stato, anche alla luce della verifica di anomalia effettuata, evidenzia come, se il costo della manodopera indicato dall’operatore economico coincide con quello indicato dalla Stazione appaltante, si deve presumere che l’offerta proposta sia finanziariamente sostenibile.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 26/08/2026, n. 6662:

Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la correttezza dei costi della manodopera da parte di xxx s.r.l. è stata confermata in sede di verifica di anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, dalla quale è emerso che il costo della manodopera offerto corrisponde esattamente a quello stimato dalla Stazione appaltante. Tale costo è stato calcolato sulla base di 28.200 ore/anno, come indicato alla Stazione appaltante nei chiarimenti resi dall’aggiudicataria, e il costo orario risultante (euro 19,40/ora) è in linea con i minimi salariali previsti da quattro diversi CCNL, in conformità con l’art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36 del 2023.

La Stazione appaltante, all’esito della verifica, ha ritenuto, pertanto, ‘giustificato’ il costo della manodopera, ritenendo l’offerta economica congrua.

Il Collegio osserva, inoltre, che nello sviluppo illustrativo delle censure, l’appellante introduce inammissibilmente una critica non prospettata con il ricorso introduttivo, denunciando, in sostanza, che l’offerta ‘per calcolo matematico’ sarebbe priva di copertura finanziaria. Invero, con l’atto introduttivo della lite, il RTI ………… aveva, invece, lamentato: “L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di che trattasi per avere omesso di quantificare il costo della manodopera relativo al personale che essa stessa in sede di offerta ha dichiarato di selezionare e reclutare in aggiunta a quello riassorbito in virtù della clausola sociale, così violando l’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 e la lex specialis di gara”.

In disparte l’inammissibilità della doglianza, per divieto dei nova in appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a., la stessa è infondata. Se il costo della manodopera indicato dall’operatore economico coincide con quello indicato dalla Stazione appaltante, nella specie stimato all’art. 3 del Disciplinare in euro 566.640,00 circa/anno, si deve presumere, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, che l’offerta proposta è finanziariamente sostenibile, dovendo essere invece giustificato un eventuale ribasso del costo della manodopera con congrua motivazione.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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