La sentenza riguarda un comparto estremamente specialistico, ossia quello del restauro indicato alla Categoria SOA 0S2B “Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario”. Essa va segnalata perché sembra “aprire” alla possibilità di modificare, in sede di verifica di anomalia, il CCNL di riferimento indicato dall’appaltatore in fase di gara.
Questo quanto sancito da Consiglio di Stato, Sez. VII, 02/09/2026, n. 6759:
Detto in altri termini, è provato che, nonostante la modifica del CCNL di riferimento – e la cosa non deve sorprendere, perché l’indicazione di altro CCNL diverso da quello del bando è ammissibile a parità di trattamento dei lavoratori, come si vedrà infra – l’offerente, poi aggiudicataria, avrebbe sostenuto i medesimi costi indicati in domanda.
4.2.4.1.4. D’altro canto, in diritto, l’operazione era assolutamente ammissibile, posto che, in ragione di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art.11 del d. lgs. n.36/2003 l’operatore in sede di gara può anche indicare un CCNL diverso da quello di cui alla lex generalis, purché garantisca equivalenza delle tutele al lavoratore impiegato. Or dunque, stante questa possibilità, va da sé che l’eventuale modifica dell’indicazione del contratto nazionale, con “ritorno” a quello prescelto dal bando, anche se effettuata in sede di chiarimenti, e stante la predetta equivalenza, mai potrà integrare un sostanziale mutamento dell’offerta economica, tale da alterarne l’originario equilibrio.
Come peraltro si dimostra, in fatto, visto che la relativa voce di costo è rimasta invariata.
