Come noto, con l’ordinanza, 7 giugno 2023, n. 5615 il Consiglio di Stato formulò il seguente quesito alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relativamente al diritto di prelazione previsto nell’istituto della finanza di progetto:
“se l’art. 184, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 è contrario al diritto UE e in particolare ai principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione contenuti sia nel Trattato che nei principi UE, propri di tutte le procedure comparative, laddove interpretato così da consentire trattamenti discriminatori in una procedura di attribuzione del diritto di prelazione, senza predefinizione dei criteri e comunque senza comunicazione dei medesimi a tutti i concorrenti ma solo ad alcuni di essi, quanto meno al decorso dei tre mesi di urgenza previsti da tale articolo”.
La CGUE, nella causa C‑407/23, con ordinanza del 12 dicembre 2023 dichiarò manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, ed il diritto di prelazione sopravvisse.
L’odierna Cons. Stato, V, ord. 25 novembre 2024, n. 9449 ci riprova, superando i rilievi critici della CGUE sulla precedente ordinanza, e formulando il seguente analogo quesito:
se i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 Tfue, nonché la direttiva n. 2014/23/UE, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, e l’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, per il caso in cui la Corte lo ritenga applicabile, osti alla disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell’art. 183 comma 15 d.lgs. n. 50/2016”.