Il T.A.R. Lazio (I, 22 novembre 2024, n. 20912), pur in un caso peculiare (gara vecchia di un lustro) si discosta dalla prevalente giurisprudenza, anche di secondo grado, rispetto agli effetti sulla tenuta dell’offerta degli eventi sopravvenuti (i.e. rinnovo CCNL), e pare seguire la scia del T.A.R. campano (cfr. questo articolo), che pure aveva scrutinato un caso peculiare.
Il Collegio ritiene che “I rilievi mossi dalla ricorrente in ordine all’attuale insostenibilità dell’offerta impingono all’esecuzione della commessa, in merito alla quale occorrerà assicurare l’adeguamento dei livelli retributivi, ove modificati“.
In verità il Consiglio di Stato ha ritenuto che analoghe sopravvenienze impingano anche la legittimità dell’aggiudicazione (Cons. Stato, VII, 26 giugno 2024, n. 5659).
Più nello specifico ritiene che “Il malinteso presupposto delle censure è, infatti, da riportare al tema del riequilibrio del contratto di appalto, che trova corrispondenza nelle previsioni del codice che consentono la modifica dei corrispettivi.
In particolare, l’art. 106 del d.lgs. 50/2016, evocato dalla ricorrente a fondamento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione, stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” (comma 1, lett. c), n. 2)“.
In verità il Consiglio di Stato ha già ritenuto l’estraneità di detta norma alla disciplina della revisione prezzi (Cons. Stato, III, 13 luglio 2023, n. 6844).
Indubbiamente, secondo il Collegio, “in tale novero vanno ricompresi i contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni tecniche che, ove risultino caratterizzate da inderogabilità, sostanzieranno l’attivazione, da parte della stazione appaltante, dei rimedi manutentivi del contratto d’appalto“.
In verità il Consiglio di Stato ha già escluso che il periodico rinnovo del CCNL possa essere considerato evento imprevedibile, in quanto “normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata” (Cons. Stato, III, 20 giugno 2024, n. 5659).
Update
E’ sopravvenuta la sentenza Cons. Stato, V, III, 25 novembre 2024, n. 9468, che, confermando la succitata pronuncia del T.A.R. campano, rende (forse) evidente la correttezza di quella in commento, esprimendo un importante principio.
“la giurisprudenza invocata dall’appellante (che si suppone analoga a quella richiamata in questo scritto) concernente ipotesi in cui i CCNL migliorativi erano intervenuti durante la verifica di congruità e/o di anomalia dell’offerta, mentre nel caso di specie le sopravvenienze sono intervenute nelle more del giudizio, non imponendosi in capo alla p.a. l’obbligo di verificarle prima di aggiudicare la commessa”.
Anche nel caso scrutinato la verifica di anomalia era già stata effettuata (nell’anno 2019), sebbene non fosse dipoi mai seguita l’aggiudicazione, intervenuta solo nel 2024…