Un operatore economico lamenta la violazione dell’art. 77, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche in relazione ai principi di cui all’art. 97 Cost. e agli artt. 42 e 77, comma 5, dello stesso d.lgs.. Infatti, come presidente della Commissione giudicatrice è stato nominato il Direttore, che ricadrebbe nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.
Il Tar Marche, Ancona, Sez. I, 19 ottobre 2017, n. 789, seguendo l’orientamento avviato dal Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 19, dicembre 2016, n. 1757 sostiene che “non vi è nessuna norma che vietasse, all’epoca dell’indizione della gara, la nomina di un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice, anche apicale. Infatti, non essendo ancora stato istituito, all’epoca d’indizione della gara, l’Albo nazionale dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del d.lgs. n. 50 del 2016, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 12, del nuovo codice dei contratti, a tenore del quale “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. La norma ricalca il testo del comma 2, dell’art. 84 del soppresso d.lgs. n. 163 del 2006, il quale prevedeva: “La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (si veda Tar Lazio Roma 4 ottobre 2017 n. 10034). Ancora, non è conferente il richiamo alla sentenza n. 317 del 2017 del Tar Lazio-Latina, in materia di incompatibilità del responsabile del procedimento. Difatti, stante la perdurante applicabilità alla nomina delle commissioni giudicatrici del riportato regime transitorio, deve considerarsi tuttora operativa la prescrizione, contenuta nell’art. 84, comma 4, dell’abrogato d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui soltanto i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (Tar Lazio 10034/2017, cit.)”.
