L’istante chiede all’Autorità se “in caso di incertezze derivanti da una non chiara formulazione della legge di gara, la S.A. possa indagare la volontà dell’offerente attraverso il mero accertamento e comparazione delle singole voci di costo indicate; e se, in caso di discrasie nel metodo di calcolo utilizzato dall’operatore economico, la S.A. possa indagare la reale volontà dell’offerente ove l’offerta economica sia completa dei suoi elementi costitutivi”.
La questione oggetto dell’istanza di parere riguarda i limiti entro i quali la Commissione di gara può indagare la reale volontà dell’offerente, qualora appaiano discrasie nel metodo di calcolo utilizzato dall’offerente, ed eventualmente in presenza di una non chiara formulazione della legge di gara.
L’Anac nel Parere di Precontenzioso N. 1019 del 11 ottobre 2017, rif. PREC 309/17/L, delibera che “le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante; tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima”.
