Non mi inviti alla procedura negoziata per rispettare il principio di rotazione? Io partecipo lo stesso e vinco il ricorso.
L’incredibile Italia degli appalti…
Una ditta non viene invitata ad una procedura negoziata perché la stazione appaltante voleva rispettare il principio di rotazione.
La ditta partecipa lo stesso, ma la stazione appaltante la esclude.
La ditta propone ricorso… e lo vince!
Ecco la (non condivisibile) argomentazione del Tar Sicilia, Catania, sez. I, 04 giugno 2019, n. 1380.
Il Collegio richiama i principi generali sul principio di rotazione, soffermandosi sul fatto che esso “risponde all’esigenza di evitare la c.d. asimmetria informativa nel libero mercato a causa del consolidamento di rendite di posizione in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), nonché in capo all’operatore invitato nella precedente procedura di selezione della Stazione Appaltante, senza che risultasse affidatario“.
Ma se tale è la ratio del principio, sottolinea il Collegio “risulta evidente come allo stesso risulti estranea la fattispecie in cui l’operatore economico sia stato invitato a differenti gare, per le quali è stata richiesta una diversa qualificazione, così come nel caso in esame in cui l’impresa ricorrente – per come pacifico tra tutte le parti in giudizio- era stata invitata ad una precedente procedura negoziata per la quale era richiesto il possesso di una categoria diversa (OS28 invece che OG1) rispetto quella di cui alla gara per cui è causa“.
E il principio secondo il quale garantisce la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione lo omettiamo?
Pertanto i giudici hanno ritenuto che non vi fosse “alcuna giustificazione per estendere l’applicazione del principio di rotazione“.
L’impresa poteva quindi essere invitata.
Il Collegio richiama quindi quell'(obbrobrioso) orientamento secondo il quale “non può negarsi ad un operatore economico non invitato, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta“.
Abbiamo già spiegato qui perché un siffatto orientamento è un obbrobrio giuridico.
Sentenza da riformare subito, anche se il Consiglio di Stato su quest’ultimo aspetto pare convenire con l’odierno tribunale…