Tar Campania, Napoli, sez. III, 07 gennaio 2020, n. 51 conferma la linea secondo la quale, ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’avvalimento per le esperienze professionali pertinenti (aver gestito il servizio x per un triennio, ad esempio), è legittimo solo se vi è l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente le prestazioni per le quali il requisito è richiesto. Diversamente il contratto di avvalimento è da ritenersi nullo, con esclusione dalla procedura dell’impresa ausiliata.
Continuiamo a non essere d’accordo, ma ne prendiamo atto.
Il caso è interessante poi perché i ricorsi, introduttivo ed incidentale, avevano ad oggetto la medesima e simmetrica censura, e sono stati ambedue accolti.
Il terzo in graduatoria ringrazia il TAR campano e la Corte di Giustizia Europea…
Si rimanda all’integrale lettura del Tractatus logico-philosophicus.