Le associazioni di volontariato hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica?
Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 dicembre 2017, n. 2907 afferma di si, nonostante le argomentazioni abbisognino di talune precisazioni, nel prosieguo esposte.
“l’art. 14 del bando relativo all’appalto per cui è causa prevede, quale condizione ineludibile per la partecipazione alla relativa gara, il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio.
Nel caso che viene in rilievo però la disposizione indicata risulta perfettamente coerente con la previsione dell’art. 83, comma 1°, lett. a), e comma 3°, del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione della quale la partecipazione ad un appalto pubblico richiede il possesso di requisiti di idoneità professionale che, per i soggetti italiani, si concretizzano nell’iscrizione alla Camera di Commercio“.
Fin qui tutto bene. Peccato solo che poi il collegio aggiunga:
“Come correttamente messo in luce dalla difesa del ricorrente, è opportuno sottolineare che l’appalto per cui è causa non rientra nei settori esclusi e conseguentemente è pacifica, nella presente fattispecie, l’applicazione della richiamata norma di legge.
Pertanto non soltanto è esclusa qualsiasi possibilità di ritenere la clausola nulla, per contrarietà a norme di legge, ma, anche ove il requisito richiesto non fosse stato espressamente indicato nel bando, dovrebbe costituire comunque regola di gara, in virtù dell’etero-integrazione degli atti di gara con i precetti vincolanti derivanti da disposizioni di legge“.
Orbene, è certo vero che non siamo nell’ambito dei settori esclusi. Ma siamo pur sempre nel regime alleggerito di cui all’art. 142. Ed è in tale contesto che il comma 5 sepites ancora l’art. 83 alla disciplina prevista per i servizi sociali. Per la maggior parte degli altri articoli il ragionamento del Tar non sarebbe sostenibile.
