Nella pronuncia Tar Lazio, Roma, Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 10921, il collegio effettua una ricognizione dei principi e della prassi per dimostrare l’imputabilità ad un unico centro decisionale di due offerte presentate in sede di gara.
Come noto, la verifica, sulla base di univoci elementi, se le offerte dei partecipanti alla gara siano “imputabili ad un unico centro decisionale deve avere un duplice oggetto, di carattere progressivo: in primo luogo, occorre verificare preventivamente e ab externo, cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle varie società partecipanti, se esista, in base ad univoci elementi anche di natura presuntiva, un unico centro decisionale della presentazione e del contenuto di più offerte; d) ove non si raggiunga tale convinzione, occorre procedere ad un’ulteriore verifica, che si risolva in un attento esame del contenuto delle offerte, dal quale possa evincersi l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale, al di là di formali distinzioni, della provenienza delle offerte (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2017 n. 39).
Il Collegio ha rilevato che dall’assetto negoziale tra le due holding riconducibile alla seconda ed alla terza graduata è rilevabile un sicuro rapporto di cointeressenza: si pensi alla concessione in esclusiva dei segni distintivi dell’una all’altra ed alla plurima coincidenza di sedi, oltre che all’affitto di azienda, per il quale un soggetto appartenente ad uno dei due centri di interesse opera attraverso strutture e mezzi dell’altro soggetto, di guisa che è evidente la comunanza di interessi tra le due realtà aziendali.
Le su descritte relazioni tra le società citate costituiscono un quadro presuntivo dal carattere grave, preciso e concordante, che la stazione appaltante avrebbe dovuto tenere nella debita considerazione, e che, per la sua attitudine a falsare il gioco concorrenziale, avrebbe dovuto comportare l’esclusione società stesse.
