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Alta intensità di manodopera ed elevata ripetitività: la vexata quaestio alla Plenaria

Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2019, n. 882

Alta intensità di manodopera ed elevata ripetitività: la vexata quaestio alla Plenaria…

Sulla difficoltosa interpretazione dell’art. 95 del Codice, con riferimento al corretto coordinamento tra il terzo ed il quarto comma dell’articolo medesimo è stata chiamata a pronunciarsi l’Adunanza Plenaria.

Com’è noto il terzo comma prevede che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ad servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quei servizi nei quali, ai sensi dell’articolo 50, comma 1 del Codice, il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.

Il quarto comma, al contrario, prevede che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato si possa applicare il criterio del minor prezzo (e sotto soglia anche per quei servizi caratterizzati da elevata ripetitività).

Se un servizio è al contempo ad alta intensità di manodopera e caratterizzato da prestazioni standardizzate con condizioni definite dal mercato? Qual è tra i due commi disciplinanti le fattispecie destinato a soccombere?

Rimandiamo a questo articolo per la ricostruzione degli opposti orientamenti registrati in giurisprudenza.

Ecco invece il quesito interpretativo rivolto alla Plenaria da Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2019, n. 882.

ll quesito che si sottopone all’attenzione dell’Adunanza Plenaria è volto a chiarire se il rapporto, nell’ambito dell’art. 95, tra il comma 3 lettera a (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali, quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 lettera b (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali quello dei servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato), vada incondizionatamente declinato nei termini di specie a genere, con la conseguenza per cui, ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3, debba ritenersi, comunque, predicabile un obbligo cogente ed inderogabile di adozione del criterio dell’o.e.p.v.”.

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it