Alta intensità di manodopera ed elevata ripetitività: la vexata quaestio alla Plenaria…
Sulla difficoltosa interpretazione dell’art. 95 del Codice, con riferimento al corretto coordinamento tra il terzo ed il quarto comma dell’articolo medesimo è stata chiamata a pronunciarsi l’Adunanza Plenaria.
Com’è noto il terzo comma prevede che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ad servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quei servizi nei quali, ai sensi dell’articolo 50, comma 1 del Codice, il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
Il quarto comma, al contrario, prevede che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato si possa applicare il criterio del minor prezzo (e sotto soglia anche per quei servizi caratterizzati da elevata ripetitività).
Se un servizio è al contempo ad alta intensità di manodopera e caratterizzato da prestazioni standardizzate con condizioni definite dal mercato? Qual è tra i due commi disciplinanti le fattispecie destinato a soccombere?
Rimandiamo a questo articolo per la ricostruzione degli opposti orientamenti registrati in giurisprudenza.
Ecco invece il quesito interpretativo rivolto alla Plenaria da Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2019, n. 882.
“ll quesito che si sottopone all’attenzione dell’Adunanza Plenaria è volto a chiarire se il rapporto, nell’ambito dell’art. 95, tra il comma 3 lettera a (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali, quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 lettera b (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali quello dei servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato), vada incondizionatamente declinato nei termini di specie a genere, con la conseguenza per cui, ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3, debba ritenersi, comunque, predicabile un obbligo cogente ed inderogabile di adozione del criterio dell’o.e.p.v.”.