Servizio di asilo nido/ micro nido.
L’aggiudicazione del servizio avviene per un tempo ed un importo (Euro 66.620,01 a fronte di un valore a basa d’asta pari ad Euro 501.006,95 ed un valore aggiudicabile -al netto del ribasso praticato in gara- pari ad Euro 462.178,91) estremamente limitati.
L’aggiudicataria impugna il provvedimento di aggiudicazione chiedendo l’intero valore del contratto di servizio e per l’intera durata del servizio aggiudicato, ovvero, in alternativa, il risarcimento per equivalente dei danni cagionati dall’illegittimo operato della stazione appaltante.
L’aggiudicazione dell’appalto è stata ritardata anche per vicende giudiziarie ( una precedente sentenza del Tar aveva annullato la precedente esclusione dell’aggiudicataria ricorrente) e questo ha determinato un ulteriore aggravio delle problematiche gravanti sulla stazione appaltante, alle prese con scarse iscrizioni.
Comunque Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 30 / 08 / 2019 , n. 4428 respinge il ricorso.
Dopo l’esame del Capitolato d’Appalto , emerge chiaramente che la gara d’appalto prevedeva l’assegnazione di un servizio che sin dall’origine era considerato come potenzialmente variabile, in ragione di fattori (quale quello del numero di iscrizioni, chiaramente incerto) che non era possibile predeterminare se non quanto al limite massimo ma non a quello minimo.
Il servizio, pertanto, era stato strutturato dall’inizio come di importo calibrato e calibrabile sulla reale situazione che si sarebbe venuta a creare dopo le iscrizioni dei bambini.
A tal fine, l’art. 4 aveva già previsto che l’Amministrazione avesse la possibilità di diminuire il numero degli alunni in base alle effettive iscrizioni e quindi, ridurre l’importo dell’affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni.
Per la stessa ragione, il servizio poteva non essere attuato in alcune strutture laddove il numero di iscrizioni non fosse stato sufficiente.
In sintesi, esso non era strutturato come servizio in perdita, posto che, a differenza di altri appalti nei quali il completamento del servizio stesso è coessenziale al corretto svolgimento dell’attività, nel caso concreto, stante le oggettive caratteristiche del prodotto offerto all’utenza, vi era una corrispondenza biunivoca tra servizio e risposta dell’utenza, nel senso che era previsto un rapporto prestazione/pagamento del tutto basato sulle effettive iscrizioni.
L’importo dell’appalto era dunque, e senza dubbio, un importo configurato ab origine come variabile senza possibilità di contestazione: chi ha partecipato alla gara, per l’importo massimo di 501.006,95 euro, ha accettato le clausole che consentivano la riduzione dell’importo contrattuale in ragione della misura del servizio reso, misura collegata esclusivamente al numero delle iscrizioni e alla durata dell’appalto.
Ciò si desume anche dall’art. 1 del Disciplinare di gara nel quale è testualmente previsto che “ gli importi a base di gara per ciascun lotto hanno un valore indicativo in dipendenza della durata dell’appalto, della particolare tipologia e necessità dell’utenza scolastica di avvalersi del servizio a domanda individuale di cui al presente disciplinare e dell’articolazione oraria prescelta nonché alle conseguenti quote di compartecipazione degli utenti e alla composizione dei moduli in base al rapporto educatore”.
Pertanto , è del tutto legittima la riduzione di importo operata dal Comune, peraltro motivata nel provvedimento con il richiamo agli artt. 3 e 4 del CSA e con il riferimento oggettivo alla circostanza del ridottissimo numero di adesioni in esito alle iscrizioni con scadenza il 20 febbraio.
Inoltre, i documenti di gara erano chiari nello stabilire che le imprese partecipanti rinunciavano a richiedere risarcimenti collegati alla ridotta durata del servizio (vedi ultimo cpv art. 2 CSA” In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento per obiettive esigenze sopravvenute , sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all’affidamento, l’aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto”).
Pertanto il ricorso viene respinto.
