Le ricorrenti hanno rivolto l’impugnazione avverso la determinazione che, in realtà, si è limitata a dichiarare la definitiva efficacia, all’esito dei controlli, della precedente aggiudicazione della procedura. Il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività
Secondo il Tar Toscana, per un chiaro orientamento giurisprudenziale pienamente condiviso dalla Sezione (T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 ottobre 2022, n. 835; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 maggio 2020, n. 4700; Cons. Stato sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6904; 15 marzo 2019, n. 1710), l’aggiudicazione definitiva costituisce l’atto conclusivo della procedura fornito di efficacia lesiva degli interessi dei partecipanti, non avendo più il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riproposto la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva che legittimava una diversa soluzione.
Ecco quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 28/03/2023, n. 317:
Pur essendo certamente presenti in giurisprudenza decisioni che continuano a riproporre la tradizionale distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva (riportando il momento di effettiva lesione dell’interesse del partecipante alla gara all’intervento del provvedimento di aggiudicazione definitiva), la Sezione ritiene, infatti, di dover aderire all’orientamento sopra richiamato e che ha sottolineato la diversa strutturazione prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il superamento della vecchia distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva: “come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “l’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 – al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali – ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della ‘aggiudicazione provvisoria’, ma distingue solo tra: – la ‘proposta di aggiudicazione’, che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e che ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non costituisce provvedimento impugnabile; – la ‘aggiudicazione’ tout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione (…)” (cfr. Cons. Stato, V, 15 marzo 2019, n. 1710).
Il che elimina in radice la possibilità che un atto adottato dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara possa essere ragionevolmente confuso per “aggiudicazione provvisoria”, proprio perché, a partire dall’ingresso in vigore del d. lgs. n. 50 del 2016, la figura dell’aggiudicazione provvisoria risulta ormai espunta dall’ordinamento.
In tale contesto, non valgono a integrare i presupposti dell’errore scusabile i richiami – tanto nel provvedimento, quanto nella relativa comunicazione – al carattere “provvisorio” dell’aggiudicazione, proprio perché privi di significato alla luce dell’attuale regime in ordine al procedimento di affidamento dei contratti pubblici, che ignora ormai la categoria dell’aggiudicazione provvisoria.
Anche in relazione a tale questione, la condivisibile giurisprudenza di questa Sezione ha già ritenuto che “le eventuali erronee indicazioni contenute nel provvedimento non possono consentire di porre nel nulla l’intervenuto superamento dei termini decadenziali per l’introduzione del ricorso anche solo ai fini dell’errore scusabile, per la fondamentale considerazione della condizione di soggetto professionale degli operatori economici che concorrono alle gare” (Cons. Stato, n. 1710/2019, cit.).
In considerazione di quanto precede, non è dato dunque riscontrare, in conseguenza dell’erroneo richiamo alla “provvisorietà” dell’aggiudicazione, né “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto” – stante il pacifico superamento normativo della figura dell’aggiudicazione provvisoria – né tanto meno “gravi impedimenti di fatto” in grado di giustificare la tardiva impugnazione del provvedimento” (Cons. Stato sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6904).