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Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato aperta al mercato: si applica comunque il principio di rotazione

T.A.R. Puglia, Lecce, II, 29 gennaio 2025, n. 138

Interessante l’odierna sentenza del T.A.R. Puglia (Lecce, II, 29 gennaio 2025, n. 138), che contribuisce a far chiarezza su un tema che interessa numerose stazioni appaltanti: il principio di rotazione in caso di affidamento diretto.

LA NORMA

Come noto, il nuovo Codice, recependo le linee guida Anac e la giurisprudenza formatasi in vigenza del previgente Codice, all’art. 49, c. 5, prevede che:

Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

La norma, quindi, non fa espresso riferimento alle lettere a) e b) del medesimo articolo 50, che come parimenti noto fanno riferimento all’affidamento diretto.

UN PRIMO ORIENTAMENTO

Ciononostante il T.A.R. Calabria (cfr. questo articolo) aveva sostenuto che la deroga al principio di rotazione era possibile, in quanto l’avviso pubblico non integrava un affidamento diretto.

UN SECONDO ORIENTAMENTO

La  pronuncia in commento, ribadendo quanto già chiarito da TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738, addiviene a conclusione opposta.

Questo secondo orientamento ha infatti chiarito che

non può essere utilmente invocato nella specie il disposto del comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. n. 36 cit., poiché tale disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) è praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023;

con la conseguenza che nessuna delle suddette ipotesi si attaglia alla fattispecie in esame, riguardante l’affidamento di un servizio avente come importo a base di gara la somma di € 120.000,00, ovvero assoggettato alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023

Scritto da Elvis Cavalleri

Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it