Interessante l’odierna sentenza del T.A.R. Campania i 08 maggio 2025 n. 36711 che contribuisce a consolidare un orientamento su un tema che interessa numerose stazioni appaltanti, e contribuisce al consolidamento del principio: il principio di rotazione in caso di affidamento diretto.
LA NORMA
Come noto, il nuovo Codice, recependo le linee guida Anac e la giurisprudenza formatasi in vigenza del previgente Codice, all’art. 49, c. 5, prevede che:
Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
La norma, quindi, non fa espresso riferimento alle lettere a) e b) del medesimo articolo 50, che come parimenti noto fanno riferimento all’affidamento diretto.
UN PRIMO ORIENTAMENTO
Ciononostante il T.A.R. Calabria (cfr. questo articolo) aveva sostenuto che la deroga al principio di rotazione era possibile, in quanto l’avviso pubblico non integrava un affidamento diretto.
UN SECONDO ORIENTAMENTO
La pronuncia in commento, ribadendo quanto già chiarito da TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738 e da T.A.R. Puglia, Lecce, II, 29 gennaio 2025, n. 138, addiviene a conclusione opposta.
Secondo il Collegio il comma quinto dell’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023 “circoscrive tassativamente la deroga al principio di rotazione solo alle procedure negoziate senza bando -art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice-. L’avviso pubblicato da Soresa sul portale MEPA ha dato invece impulso ad una procedura di affidamento diretto rientrante nelle ipotesi considerate dall’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (come specificato espressamente nello stesso Avviso), non soggette alla deroga dal principio di rotazione di cui all’art. 49“.
