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Accordo quadro ed estrazione a sorte

Tar Campania, Salerno, Sez. I , 21 novembre 2017, n. 1627

Nell’ambito di un accordo quadro con più operatori è legittima l’estrazione a sorte del contraente?

Risposta affermativa arriva dal Tar Campania, Salerno, Sez. I , 21 novembre 2017, n. 1627 il quale ritiene “che nessuna norma impedisca alla stazione appaltante di ricorrere a questo criterio, come si desume dall’art. 54, comma 5, lett. b) d.lgs. 50/2016, secondo cui l’amministrazione aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro. In questi nessun specifico criterio di aggiudicazione è fissato. L’amministrazione ha chiarito che a causa della totale equivalenza dei tre operatori nella gara Consip è “praticamente impossibile” esprimere qualunque tipo di preferenza da parte dell’amministrazione. In considerazione di tale valutazione, l’amministrazione si è affidata all’estrazione a sorte.

Né la società ricorrente è stata in grado di sconfessare le argomentazioni della Provincia di Salerno. In particolare, Fastweb spa ha sostenuto che l’amministrazione resistente avrebbe redatto un Piano dei Fabbisogni eccessivamente generico che non avrebbe consentito di formulare un’adeguata offerta. Tale doglianza dimostra che la società ricorrente avrebbe dovuto, comunque, contestare il piano fabbisogni tempestivamente proprio perché l’ipotizzato carattere di genericità dello stesso avrebbe impedito di articolare un’adeguata offerta e, quindi, di partecipare proficuamente alla gara. Alle medesime conclusioni è giunta, peraltro, la giurisprudenza amministrativa in relazione all’impugnazione del bando di gara eccessivamente generico che non consente di formulare un’adeguata offerta (Cons. St., sez. III, ordinanza 7 novembre 2017, n. 5138), richiedendo l’immediata impugnazione del bando.

Inoltre, la società ricorrente presentando la propria offerta ha sostanzialmente riconosciuto la legittimità del piano, prestando ad esso acquiescenza. Questo Tar ha già evidenziato che l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza ai provvedimenti impugnati ricorre quando il ricorrente pone in essere un comportamento contraddittorio: da un lato, pone in essere un comportamento inequivoco di accettazione degli effetti prodotti dal provvedimento, dall’altro lo contesta, impugnandolo (cfr., T.A.R. Salerno, (Campania), sez. II, 07/02/2017, n. 248).

In considerazione di tale comportamento contraddittorio è precluso alla società ricorrente contestare il citato piano“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it