Un offerente non sottoscrive digitalmente l’offerta tecnica e viene escluso dalla procedura.
L’offerente ricorre lamentando che:
1) l’obbligo della firma dell’offerta tecnica è richiamato dal disciplinare solo per la partecipazione in R.T.I. o Consorzio, con espressa previsione di firma digitale, ma senza previsione di esclusione.
Secondo T.A.R. Lombardia, Milano, I, 26 novembre 2024, n. 3359 l’obbligo di firma digitale “deve però ritenersi sussistente in virtù delle norme del Codice dell’amministrazione digitale che integrano ex lege la disciplina di gara in quanto, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 36/2003, (Principi e diritti digitali), 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Il Collegio addiviene a detta conclusione anche in forza del richiamo “all’art. 52, al comma 1, stabilisce che “1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Il Codice vigente ha quindi dettato una disciplina speciale parziale per la documentazione e le dichiarazioni fatte in sede di gara rispetto alle altre comunicazioni elettroniche con la pubblica amministrazione, ma tra gli aspetti disciplinati non ha inserito il profilo della sottoscrizione dell’offerta.
Risulta quindi applicabile l’art. 65 del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)”.
Per le ulteriori peculiarità della vicenda (insufficienza della sottoscrizione nell’ambito dello step 4 sulla piattaforma Sintel) si rinvia alla lettura integrale della pronuncia.