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Offerta non sottoscritta dalla mandataria: per questo TAR è legittima (a certe condizioni) l’esclusione

T.A.R. Calabria, I, 30 settembre 2024, n. 1377

Ritorna nelle aule di giustizia la vexata quaestio relativa alla sanabilità o meno del difetto di sottoscrizione.

IL CASO

Il seggio di gara, in occasione della valutazione delle offerte economiche, ha appurato che il file contenente l’Offerta economica del RTI ricorrente: “risulta senza sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante del Mandatario e con la sola sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante della mandante. Dall’esito delle verifiche effettuate sul Me.PA si evidenzia che il file OE_NG3930584_L1_NP1075068.pdf.p7m è stato caricato da Pinco Pallino sulla piattaforma il 12/01/2024 alle ore 16:07:06”.

IL GIUDIZIO

T.A.R. Calabria, I, 30 settembre 2024, n. 1377, pur non ignorando l’orientamento (TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4363/2023) secondo cui “nel contesto delle procedure telematiche, dove una serie di elementi tecnologici impedisce l’incertezza sulla provenienza dell’offerta, l’offerta priva di firma digitale è da reputarsi sanabile tramite il subprocedimento del soccorso istruttorio (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1911/2022)”, ha ravvisato una peculiarità nel caso scrutinato.

Secondo il Collegio, infatti, “l’amministrazione non ha proceduto ad escludere automaticamente il concorrente bensì, in ossequio alla lex specialis di gara, a soccorrerlo mediante apertura di una fase istruttoria volta a verificare la sussistenza o meno di indici per l’affermazione di eventuale riconducibilità dell’offerta all’operatore economico RTI.

All’esito di tale fase subprocedimentale, tali indici non sono stati ritenuti sufficienti ad acclarare con assoluta certezza la riconducibilità dell’offerta per ragioni che si ritengono ragionevoli e condivisibili.

In primo luogo, l’indicazione del Sig. Pinco Pallo come soggetto “delegato ” non è stato corroborato da un valido e dirimente elemento di prova della latitudine dei poteri a lui conferiti dall’operatore economico in forma aggregata (RTI). A tal fine sarebbe stato necessario il deposito, sebbene anche solo in sede di chiarimenti, di una procura“.

Nemmeno il Collegio ha ritenuto rilevante che i restanti documenti recassero la sottoscrizione del legale della mandataria, e ciò in quanto l’approccio sostanzialistico non vale a suffragare una fungibilità dell’offerta economica con la residua documentazione sottoscritta, per la mancanza di una piena sovrapponibilità contenutistica tra l’offerta economica e gli atti posti in raffronto dalla ricorrente laddove, come nel caso di specie, dalla documentazione versata sulla piattaforma nei termini non potrebbero evincersi elementi essenziali dell’offerta economica quali: il ribasso percentuale offerto, il costo della sicurezza aziendale, i costi della mano d’opera di talchè ammettere l’offerta con la sottoscrizione con firma digitale ma trasmessa solo a seguito della richiesta di chiarimenti significherebbe rimettere in termini un operatore economico che non ha trasmesso, nel rispetto della tempistica perentoria prescritta dalla legge di gara, la propria offerta entro il termine fissato per la valida trasmissione“.

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it