È legittima l’attribuzione di punteggio nell’ambito della valutazione delle offerte tecniche per il possesso in capo al concorrente della certificazione ISO 14001?
Risposta affermativa arriva dalla Delibera Anac n. 1091, depositata in data 08/11/2017, ove si legge che “con l’entrata in vigore del nuovo Codice il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente riceve un’applicazione per così dire “attenuata”, alla luce del principio di proporzionalità ed in relazione all’art. 83 del Codice dei contratti che, nel delineare i criteri di valutazione dell’offerta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prescrive che gli elementi di valutazione debbano essere pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.
Nelle linee guida ANAC n.2 Delibera del 21 settembre 2016 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, si è confermato tale indirizzo, infatti si afferma che, con l’elenco di criteri di valutazione che la stazione appaltante può considerare al fine di differenziare le offerte in rispondenza alle esigenze cui vuole assolvere, contenuto nell’art. 95 del Codice, «viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati i profili di carattere soggettivo introdotti, qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali».
Inoltre si evidenzia che il possesso della certificazione di qualità è stato definito un requisito di natura ambivalente. Infatti, lo stesso art. 40 del vecchio codice appalti, nel prevedere che “i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente”, mostra di considerare l’ambivalenza del criterio.
«In definitiva, la qualificazione posseduta dal concorrente non è solo requisito di natura soggettiva, perché essa finisce con l’illustrare anche caratteristiche oggettive del processo produttivo aziendale del concorrente medesimo e può, senza alcuna contraddizione logica, concorrere al conseguimento di punteggi previsti per la valutazione dell’offerta tecnica, secondo le prescrizioni della lex specialis (…) Non si ravvisa, del resto, alcuna incongruenza sul piano logico nel ritenere ambivalente la certificazione di qualità posto che, una cosa è il possesso del requisito soggettivo ai fini del superamento della fase di qualificazione, altra cosa è riconoscere che l’offerta tecnica presentata dal concorrente assume una particolare fisionomia in termini qualitativi, il che la rende meritevole di premialità in sede di gara »(Tar Puglia – Lecce sent. n. 1294 del 3.6.2013).
La possibilità di applicare in maniera “attenuata” il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere ammessa soltanto al ricorrere di due condizioni: che aspetti della attività della impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità della offerta (cfr. CdS, VI, 2770/08 e sez. V n. 837/09), e che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. (vd. Consiglio di Stato n. 5197/2012 del 03/10/2012).
Nella controversia in oggetto, inerente servizi di pulizia, la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 è un requisito di natura soggettiva che viene previsto come condizione di partecipazione. Il requisito richiesto è descritto dalla norma come un modello di gestione aziendale orientato alla soddisfazione del cliente attraverso una serie di requisiti organizzativi e operativi che le aziende adottano con la specifica finalità di acquisire efficienza e competitività. La ISO 14001 è invece una peculiarità ulteriore e diversa per finalità, infatti si tratta di uno standard internazionale volto a certificare il Sistema di Gestione Ambientale delle organizzazioni, attestazione rilasciata anch’essa da un organismo indipendente accreditato per certificare l’impegno di un’azienda a migliorare l’efficienza ambientale. Può costituire un elemento utile a differenziare le offerte nell’ottica di perseguire il miglior rapporto qualità prezzo e quindi essere valutato anche per apprezzare e valorizzare l’offerta. La misura dei cinque punti su cento assegnata al requisito appare proporzionata e non eccessivamente rilevante rispetto al punteggio complessivo”.
