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I punteggi del “confronto a coppie” sono insindacabili ( se i criteri di valutazione sono dettagliati )

Consiglio di Stato, Sez. III , 25 / 06 /2019 n. 4364

Se i criteri di valutazione sono adeguatamente dettagliati, il giudice amministrativo non può entrare nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati dai Commissari nel corso del “confronto a coppie”.

Questo il principio ( ri ) affermato da Consiglio di Stato, Sez. III , 25 / 06 /2019 n.4364.

Il primo giudice aveva ritenuto  la valutazione espressa dalla Commissione su un sub criterio “affetta da macroscopica illegittimità ovvero da grave ed evidente errore di valutazione, idonei a determinare il travolgimento dell’esito della gara con conseguente ordine di procedere ad una nuova valutazione”.

Il Tar aveva disposto l’annullamento e il rinnovo della procedura a partire dalla fase ritenuta viziata (cioè dalla valutazione delle offerte con il metodo del confronto a coppie), “con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rinnovare la valutazione delle offerte ammesse, applicando correttamente il metodo in questione”.

L’originaria aggiudicataria presenta appello ed il Consiglio di Stato ribalta la decisione del giudice di primo grado.

Il particolare metodo (confronto a coppie) stabilito dalla legge di gara per l’aggiudicazione dell’appalto de quo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, doveva meritare maggiore attenzione, secondo i Giudici del Consiglio di Stato.

Viene richiamata la Sentenza Consiglio di Stato Sez. III 15/11/2018, n. 6439  che al par. 4.3., ha stabilito :

– <il metodo del c.d. “confronto a coppie”, lungi dall’essere un autonomo criterio di selezione dell’offerta, è invece solo un peculiare modo attuativo proprio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in virtù del quale, in particolare, ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione dei coefficienti all’interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e, per ogni coppia di offerte, ogni commissario indica l’elemento che ritiene preferibile, attribuendo un punteggio che esprime un certo grado di preferenza (cfr. Consiglio di Stato sez. III 21 luglio 2017 n. 3622 )>;

– <ciascun singolo commissario di gara deve esprimere il proprio giudizio di preferenza variamente graduato espresso in forma lessicale che, viene successivamente sommato a quello degli altri commissari, per formare la preferenza della commissione sull’offerta di ciascun concorrente (cfr. Consiglio di Stato sez. V 24 ottobre 2016 n. 4415)>.

Se queste sono le caratteristiche del “confronto a coppie” , la giurisprudenza di questo Consiglio si è consolidata nel senso che una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie, non resta spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (sez. VI, 19/06/2017, n. 2969; sez. V, 24 ottobre 2016, n. 4415; Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050 e 21 gennaio 2015 n. 205) e con la recente precisazione che la motivazione può ritenersi insita nei punteggi purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa (sentenza di questa Sezione 1 giugno 2018, n. 3301).

Nel  Disciplinare  della procedura in esame tale livello di dettaglio era stato ben definito .

Il Consiglio di Stato trae dunque le conclusioni e stabilisce :

i) nella specie il disciplinare conteneva criteri di valutazione convenientemente dettagliati, tali da consentire di ravvisare la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie da parte della stazione appaltante e, conseguentemente, l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati dai Commissari di gara;

ii) ne discende che il giudice di primo grado ha – in modo inammissibile – svolto una sorta di sindacato sostitutivo, giungendo a pronunciarsi sulla (in)adeguatezza del punteggio espresso in favore dell’offerta tecnica di …., stante il suo “carattere analitico di dettaglio e di precisione nella descrizione degli interventi occorrenti (…) non ravvisabile nelle offerte delle altre concorrenti in gara”;

Pertanto il Consiglio di Stato accoglie l’appello principale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
Gli scritti qui pubblicati rappresentano opinioni personali che non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza