L’oggetto sociale risultante dall’iscrizione al registro delle imprese deve essere adeguato rispetto al servizio oggetto dell’appalto!
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ( Sez. Unica), 25 / 06 / 2019 , n. 96 ribadisce i principi in materia di requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 .
Oggetto di appalto era il “servizio di consulenza, assistenza e controllo in materia di sicurezza, igiene, salute negli ambienti di lavoro e di igiene alimentare, nonché per le prestazioni sanitarie di medico competente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m.”.
L’aggiudicataria ha come oggetto sociale attività di consulenza, assistenza, e controllo in materia di sicurezza, igiene e salute negli ambienti di lavoro.
Viene contestato dalla seconda classificata il requisito di idoneità professionale dell’aggiudicataria, ritenuta non in possesso del requisito dell’iscrizione al registro delle imprese per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto.
I giudici trentini stabiliscono che il ricorso è fondato.
Il Tar ricorda che , “l’oggetto sociale costituisce la misura della capacità d’agire della persona giuridica la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale”.
Viene richiamatala giurisprudenza secondo cui la corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto deve essere appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale e, quindi, sulla base di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni oggetto dell’affidamento (C.d.S., sez. III, n. 5182/2017 e n. 5170/2017).
Ciò posto vale, allora, evidenziare che l’”adeguatezza”, richiesta dalla lex specialis, dell’attività risultante dall’iscrizione al registro delle imprese a quella oggetto dell’appalto, pur non implicando una pedissequa corrispondenza tra dette attività, che restringerebbe ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti alla gara, postula in ogni caso che le prestazioni che compongono il servizio possano essere quantomeno ricondotte nell’ambito di un’unica prevalente attività, idonea appunto a ricomprenderle. In altri termini, qualora la descrizione dell’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato non contempli in modo espresso tutti i vari tipi di prestazione oggetto di appalto, queste ultime devono purtuttavia trovare congruenza contenutistica e riferimento in una attività che si connoti come principale rispetto alle altre prestazioni poste in gara, definibili come secondarie.
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che l’oggetto sociale della società aggiudicataria non contempli alcuna attività in materia di igiene alimentare ……., né concernente le prestazioni di medico competente.
Le attività richieste in materia di igiene alimentare (ad esempio stesura ed aggiornamento dei protocolli di lavoro; consulenza tecnico-normativa per ampliamenti, ammodernamento, modifica delle strutture, impianti, macchinari ed attività; trattamento impianti per la prevenzione e proliferazione della legionella oltre a campionature e tamponi per carica microbica e legionella) sono caratterizzate da una particolare e rilevante specificità, tale da escluderne la riconducibilità alle attività in materia di sicurezza, igiene e salute negli ambienti di lavoro. In definitiva, non si tratta di una attività secondaria e ancillare, ma del tutto altra rispetto alle attività in materia di sicurezza, igiene e salute negli ambienti di lavoro.
L’inadeguatezza dell’oggetto sociale risultante dall’iscrizione dell’aggiudicataria al registro delle imprese rispetto all’intero servizio oggetto dell’appalto evidenzia, in conclusione, il difetto dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 necessari per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del servizio che ne è oggetto.
Alla luce di quanto precede il ricorso in esame merita accoglimento e da ciò consegue l’annullamento dell’aggiudicazione della gara.
