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Lex specialis ed omessa indicazione dei costi per la manodopera.

Tar Veneto, Venezia , sez. I, 7 marzo 2019 , n.302

In caso di mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta , qualora non vi sia una specifica clausola nella lex specialis, è obbligatorio procedere all’esclusione dalla gara?

Il Tar Veneto Sezione I, n.302 del 7 marzo 2019 , ribadisce che non si può procedere all’esclusione.

Dopo aver ricordato che la medesima questione è stata già affrontata dalla Sezione in una recente decisione (T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1117), i Giudici entrano nel merito del ricorso incidentale.

Con l’esame del ricorso incidentale dell’impresa aggiudicataria, finalizzato all’esclusione della seconda in graduatoria che non aveva indicato nell’offerta i propri costi della manodopera, i Giudici espongono i principali orientamenti sulla questione .

Pur “nella piena consapevolezza dell’esistenza di contrasti interpretativi” , il Tar  ritiene che si debbano confermare gli orientamenti assunti nel dicembre 2018.

Per cui, nel caso oggetto di decisione  ( anch’esso caratterizzato dall’assenza di una espressa previsione della lex specialis) l’obbligo di legge di indicare espressamente i costi della manodopera nell’offerta economica non comporta l’automatica esclusione dell’impresa concorrente che, pur senza evidenziarli separatamente nell’offerta, li abbia comunque considerati nel prezzo complessivo della stessa.

In tale ipotesi, non può procedersi all’esclusione dell’impresa concorrente ove la stessa dimostri, almeno in sede di giustificazioni, che sostanzialmente la sua offerta comprende i costi della manodopera, consentendo la stazione appaltante all’impresa di specificare la consistenza di tali costi già inclusi (ma non distinti) nel prezzo complessivo dell’offerta, senza ovviamente manipolare o modificare in corso di gara l’offerta stessa, ….

Nella fattispecie in esame , pertanto, assume rilevanza l’assenza di una clausola della lex specialis che commini l’esclusione dalla procedura per l’omessa indicazione, nell’offerta economica, del costo della manodopera.

Per cui , conclude il Tar , va condivisa l’eccezione della stazione appaltante  secondo cui è in sede di verifica della congruità dell’offerta che si sarebbe dovuto verificare l’ammontare dei costi della manodopera .

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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