Nell’ambito di un appalto per servizi di pulizia, va dichiarato un reato commesso oltre un ventennio prima e ricadente nella fattispecie di allontanamento illecito ex art. 147, comma 2, Cod. pen. mil.?
Risposta affermativa da Consiglio di Stato, sez. V, 05 marzo 2019, n. 1527. Ma come un tale reato può incidere sulla moralità professionale non ce lo spiega il Collegio (e non lo può spiegare nessuno). Una norma non sense che crea solo contenzioso…
Anzitutto il Collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale (cfr. questo articolo) che ravvisa l'”insufficienza del mero decorso del tempo dalla condanna, ai fini della non applicabilità della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50“.
Il Collegio ha poi ritenuto congrua la tautologica motivazione secondo la quale la SA deve “compiere ed esprimere ogni necessaria considerazione sull’affidabilità della ditta, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) che concerne i gravi illeciti professionali”, disposizione “che mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra l’amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l’integrità morale e professionale di quest’ultimo”, stabilisce che “un operatore economico deve essere escluso da una procedura d’appalto qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità ed affidabilità”.
Il Collegio infine statuisce la inapplicabilità al caso scrutinato degli istituti “del falso innocuo e del falso inutile nelle procedure ad evidenza pubblica (ex multis, Cons. Stato, IV, 7 luglio 2016, n. 3014), atteso che in tale contesto la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire poiché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla selezione. Pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile perché, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare (in termini, Cons. Stato, V, 21 giugno 2013, n. 3397; III, 16 marzo 2012, n. 1471)“.
