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Punteggio per il rating di legalità: sfiorato il giudizio di legittimità costituzionale

Consiglio di Stato, sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597

Un bando prevedeva tra gli elementi gestionali dell’offerta tecnica, l’attribuzione di 10 punti per il possesso del rating di qualità.

Il ricorrente insorgendo richiedeva in via principale, la disapplicazione dell’art. 95, comma 13, d. lgs. n. 50 del 2016, per contrasto con il considerando n. 73 e con l’art. 41, comma 2, della direttiva dell’Unione Europea n. 23/2014 e/o con i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità oppure, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la rimessione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia del predetto art. 95, comma 13, d. lgs. n. 50 del 2016, ed in via subordinata, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale sempre dell’art. 95, comma 13, d. lgs. n. 50 del 2016 per contrasto con il principio previsto dalla lett. ff), del comma 1, dell’art. 1 della legge delega n. 11 del 2016.

Trattandosi di impugnazione del bando, e non dell’aggiudicazione, il Consiglio di Stato, sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597 ha ritenuto che l’impugnazione della lettera d’invito nella parte in cui prevedeva l’attribuzione di punteggio in relazione al rating di legalità “deve essere ugualmente considerata inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto dal momento che il vulnus asseritamente ricollegabile alle previsioni di detto articolo (eccessivo rilievo dato a questioni meramente soggettivi, quali quelle che attengono al rating di legalità; supposta commissione nell’offerta di elementi soggettivi ed oggettivi) potrà essere apprezzato solo all’esito dell’eventuale partecipazione alla gara e della valutazione delle offerte (partecipazione alla gara e presentazione dell’offerta che non è preclusa da quelle previsioni).

Ciò rende allo stato prive di rilevanza le questioni prospettate di legittimità comunitaria e costituzionale”.

Un vero peccato che un così iniquo criterio di valutazione non sia andato al vaglio delle Corti superiori…

Scritto da Elvis Cavalleri

Avvocato. Senior partner della società TrasP.A.re, specializzata in contratti pubblici; laureato in giurisprudenza, in scienze e gestione dei servizi (scienze della pubblica amministrazione) ed in scienze del servizio sociale; esperienza decennale in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni nella gestione di gare d'appalto; curatore scientifico del portale giurisprudenzappalti.it