I (supposti) limiti al soccorso istruttorio per carenze del DGUE
Una ditta indica erroneamente nel DUGE il possesso di requisiti in misura inferiore a quella fissata dal bando.
Il seggio di gara ha applicato c.d soccorso istruttorio
È corretto l’operato della stazione appaltante?
Riposta negativa arriva dal Tar Molise, Campobasso, sez. I, 27 giugno 2018, n. 428, secondo il quale controinteressata “non ha dimostrato di possedere il requisito di capacità tecnica e professionale previsto a pena di esclusione dall’art. 7.3 del Disciplinare atteso che dalla dichiarazione presentata in sede di partecipazione alla gara nessuna singola fornitura è risultata dell’importo di almeno € 180.000,00 come previsto dal Disciplinare; al contrario, in tale dichiarazione risultano tre forniture differenti tutte di importo inferiore (cfr DGUE del 16.02.2018).
Il seggio di gara, quindi, ha, nella specie, indebitamente applicato c.d soccorso istruttorio in quanto ha consentito alla controinteressata di integrare la propria domanda di partecipazione alla gara oltre i termini previsti, nonostante non vi fosse, nella dichiarazione originaria, alcuna carenza emendabile né errore materiale e nonostante il punto 7.3 del Disciplinare di gara fosse chiaro nel richiedere, quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’avvenuta esecuzione di almeno una fornitura nel triennio di importo non inferiore ad € 180.000,00 da intendersi, ad avviso del Collegio, quale unica fornitura eseguita nel triennio.
È anche vero che in tema di ‘soccorso istruttorio’ la giurisprudenza amministrativa ha chiarito i limiti entro cui può legittimamente operare, dovendo essere limitato alla mera correzione di errori materiali o refusi e non utilizzato per supplire a vere e proprie carenze dell’offerta né per consentire al concorrente di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando.
Conclusivamente, la ditta doveva essere esclusa dalla procedura di gara non avendo tempestivamente e ritualmente dichiarato il possesso del requisito di cui al punto 7.3 del Disciplinare”.
A nostro avviso se il requisito era effettivamente posseduto, il soccorso era da ritenersi legittimo, e la clausola del disciplinare nulla poiché contraria al principio di tassatività.
Lo spauracchio della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, sentenza 28/02/2018 n° C-523/16 miete le prime vittime anche se, nella sostanza, la CGUE dice ben altro…
