Nell’ambito di una gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, un’offerente acquisiva i quindici punti previsti dal disciplinare di gara in relazione all’impegno di impiegare nel servizio, a decorrere dal 01/09/2017, di automezzi alimentati a metano.
In sede di ricorso la ricorrente dimostra che l’omologazione dei mezzi “trasformati” a metano è avvenuta solo in data 26/09/2017.
Quid juris?
Ecco come la pensa il Tar Lombardia, Brescia, 27 marzo 2018, n. 357.
“Giova ricordare che, tra gli altri, la legge di gara individuava il seguente criterio di valutazione dell’offerta tecnica, relativamente alla qualità tecnologica dei mezzi impiegati, stabilendo un massimo di 15 punti sulla base dei seguenti elementi: “Per ogni mezzo di trasporto che l’operatore economico si impegna a mettere a disposizione entro il termine di inizio dell’appalto (n. 5 mezzi): -per ogni mezzo omologato a metano punti 5; -per ogni mezzo omologato EURO 6 punti 3; – per ogni mezzo omologato EURO 5 punti 2; – per ogni mezzo omologato EURO 4 punti 1; – per ogni mezzo omologato a categorie inferiori ad EURO 4 non verrà assegnato alcun punto” (art. 39, lett. A) del Bando-Disciplinare).
Tale previsione non può che essere intesa nel senso che alla data di inizio dell’appalto (1.9.2017) i mezzi debbano essere omologati ai fini della regolare circolazione su strada. In altre parole, il mezzo deve poter circolare regolarmente, in base alla omologazione ottenuta – se omologato a metano, deve poter circolare a metano – e solo in tal caso può essere attribuito il corrispondente punteggio indicato dalla legge di gara.
(…) è fuori discussione che il collaudo dei mezzi sia avvenuto in data 22.9.2017 (un tanto emerge sia dalle carte di circolazione, sia dal verbale di visita e prova, in cui è espressamente indicato come “non valido per la circolazione su strada”) e che la data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione dei mezzi è il 26.9.2017, con la conseguenza che i mezzi di cui si discute non avrebbero potuto regolarmente circolare a metano alla data di inizio del servizio appaltato (1.9.2017). Infatti, l’art. 78 del codice della strada stabilisce al comma 3 che “Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697”; il comma successivo stabilisce che “Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Dunque, i tre mezzi indicati da OMISS non rispondevano al criterio di cui all’art. 39, lett. A) del Bando-Disciplinare (relativamente ai mezzi omologati a metano), per cui l’attribuzione di 15 punti da parte della Commissione all’offerta di OMISS è stata effettuata in violazione della suddetta previsione.
Pertanto, il procedimento di gara è illegittimo dall’indicato segmento procedurale, con conseguente annullamento degli atti e delle operazioni successive a tale segmento, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione procedente dovrà, quindi, riavviare il procedimento da tale momento, procedendo alla rinnovazione dell’attribuzione dei punteggi per il criterio di cui all’art. 39, lett. A), tenendo conto di quanto sopra chiarito e nel rispetto delle previsioni della legge di gara; sulla base di tale operazione, dovrà poi rideterminare la graduatoria e procedere, sussistendone i presupposti, all’aggiudicazione della gara, una volta effettuate tutte le verifiche di legge.
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, dovendosi respingere, allo stato, sia la domanda diretta ad ottenere l’aggiudicazione in favore della ricorrente, sia la domanda di risarcimento per equivalente, non potendosi pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati come sopra chiarito“.
Ciò che poteva essere un inadempimento contrattuale, si è trasformato in elemento idoneo a determinare una regressione procedimentale, con riapertura della fase di valutazione delle offerte tecniche. E ciò semplicemente per il ritardo della pubblica amministrazione, che ha aggiudicato un servizio che doveva iniziare il 01/09 solo in data 04/09. Ciò ha consentito alla ricorrente di acquisire la documentazione prodotta dall’aggiudicatario, che evidenziava la discrasia tra omologazione dell’impianto a metano e data di inizio del servizio, e quindi di proporre tempestivo ricorso per ottenere l’aggiudicazione.
Appalti last minute? no grazie…
