Se la disciplina di gara prevede l’attribuzione di punteggio per la valutazione dei curriculum del personale che verrà impiegato nell’appalto, la mancata produzione dei curriculum stessi determina l’esclusione dalla procedura?
Risposta negativa arriva dal Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 08 marzo 2018, n. 650, secondo il quale “l’esponente sostiene che l’offerta di Alfa doveva essere addirittura esclusa dalla gara, per l’omessa allegazione dei “curricula” del personale di laboratorio, il che avrebbe determinato anche la falsità della dichiarazione resa dalla stessa Alfa sull’organizzazione del laboratorio medesimo.
Anche tale mezzo è privo di pregio, posto che la lex specialis non richiede l’allegazione di tali “curricula” ai fini della partecipazione e dell’ammissione alla gara, ma ai soli fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, peraltro al fine di assegnare un solo punto sui quaranta complessivi previsti.
Alfa, a fronte della mancata produzione dei “curricula”, non ha infatti ottenuto alcun punto per il citato sub-criterio, reputato insufficiente dalla commissione (cfr. il doc. 5 della resistente, copia del verbale di gara n. 3), ma ciò non implicava certamente l’esclusione dell’offerta (cfr. il disciplinare di gara, doc. 5 della ricorrente, art. 6.1 sui requisiti di partecipazione e art. 8 sui criteri di valutazione ed in particolare la lettera “C” della tabella dei punteggi).
Non può quindi neppure ravvisarsi alcuna falsità della dichiarazione, tale da imporre l’esclusione dalla partecipazione“.
Interessante poi la sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez IV, 09 marzo 2018, n. 666 (medesima sezione di cui alla precedente sentenza) che nel medesimo giorno, su fatto analogo ma certamente non sovrapponibile, ha sostenuto l’esatto contrario:
“Con la seconda doglianza (motivo 1.2) l’istante ha dedotto la violazione dell’art. 6, paragrafo F, della lettera d’invito quanto al contenuto necessario dell’offerta tecnica, per avere il controinteressato omesso di presentare l’elenco specifico degli incarichi professionali di collaborazione attualmente in corso o svolti negli ultimi dieci anni nella specifica materia legale oggetto del servizio da aggiudicare, previsto a pena di esclusione.
Il collegio, in seguito all’approfondita delibazione propria della fase di merito, ritiene che la censura sia fondata.
Ed invero, la lettera d’invito, alla lettera F, prevedeva che nella busta B dell’offerta tecnica dovessero essere contenuti, a pena di esclusione, alcuni documenti, tra i quali il: “Curriculum professionale, dei professionisti che verranno impiegati nell’esecuzione del contratto, contenente le seguenti informazioni minime:
…
elenco degli incarichi professionali di collaborazione in materia legale applicata ad ambiente, salute, sicurezza sul lavoro, Aziende speciali/a partecipazione pubblica attualmente in corso o svolti negli ultimi dieci anni, con indicazione della durata, dell’oggetto e del Committente”.
Dall’esame dell’offerta tecnica prodotta dalla controinteressata risulta che la stessa abbia allegato i curricula dei professionisti che sarebbero stati impiegati nell’esecuzione del contratto, che, però, non contenevano l’elenco specifico degli incarichi professionali di collaborazione attualmente in corso o svolti negli ultimi dieci anni nella specifica materia legale oggetto del servizio da aggiudicare.
Né tali elenchi, richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione in quanto contenuto minimo del curriculum, sono stati richiesti dalla stazione appaltante in applicazione del soccorso istruttorio, e neppure sono stati prodotti in atti, non potendosi, quindi, neppure ipotizzare l’applicabilità del cosiddetto “soccorso istruttorio processuale”, che la più recente giurisprudenza amministrativa va elaborando (cfr., in proposito, Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975, secondo cui: “L’aggiudicataria di una gara pubblica, nei cui confronti è stata dedotta l’illegittima ammissione alla gara per carenze della documentazione allegata all’offerta, per poter validamente invocare in sede processuale il principio del soccorso istruttorio, al fine di paralizzare la doglianza diretta ad ottenere la sua esclusione dalla gara, non deve necessariamente proporre ricorso incidentale ma può limitarsi ad una deduzione difensiva, diretta a dimostrare, che, in ogni caso, sussiste il possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione”).
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendosi le ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati in accoglimento della succitata censura (ammissione della controinteressata e aggiudicazione alla stessa della procedura concorsuale) con il conseguente obbligo di rideterminazione della stazione appaltante in conformità ai principi espressi nella presente decisione”.
