Omessa indicazione dei costi per la manodopera: esclusione automatica?
Secondo il Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 01 marzo 2018, n. 193 la risposta è negativa, ed il soccorso istruttorio va concesso poiché trattasi di omissione formale. Ma l’iter motivazionale denota una certa confusione su taluni concetti “base”…
“L’interpretazione letterale e logica della norma significa che <soltanto i costi della sicurezza> devono essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso d’asta e che i costi della manodopera devono essere soltanto individuati dalla stazione appaltante al fine dell’eventuale controllo dell’anomalia.
Si osserva poi ulteriormente che :
a). ex art. 23 comma 16 del DLGS 50/2016 “solo” i costi della sicurezza devono essere scorporati e non sono soggetti a ribasso; i costi della manodopera devono essere indicati ma non sono soggetti allo scorporo né tantomeno al divieto di ribasso;
b). la mancata indicazione costituisce difetto solo formale e non è sanzionabile con la esclusione in nome del favor partecipationis;
c). l’art. 95 comma 10 prevede il dovere di indicare i costi della manodopera (e non lo scorporo) e quelli della sicurezza ma la loro mancata indicazione (di quelli della manodopera) non può condurre alla esclusione;
d). risulta comunque in atti che l’offerta di Re Manfredi “non” ha i caratteri della anomalia”.
Peccato che la questione pare essere ormai risolta dal Consiglio di Stato, Seppur riferita agli oneri per la sicurezza, il percorso logico-giuridico è assolutamente trasferibile anche alla disciplina relativa agli oneri per la manodopera.
Pare il Tar emiliano poi confuso rispetto alla questione “scorporo”. Richiama infatti l’art. 23 c. 16 a giustificazione della propria tesi che non accetta l’automatismo espulsivo. Ma l’errore è evidente, poiché il comma 16 richiamato si riferisce agli oneri per la sicurezza per interferenze, da stimarsi a cura della stazione appaltante e da non assoggettare a ribasso, e non già gli oneri per la sicurezza aziendale, della cui stima e della cui indicazione in sede di offerta economica è onerato il soggetto offerente,,,
Il tentativo di sottrarre alla sanzione espulsiva l’omessa indicazione dei costi della manodopera, per differenziazione rispetto al tema dei costi della sicurezza chiuso dal Consiglio di Stato, par essere piuttosto goffo,
