Oneri per la sicurezza aziendale: se il bando è silente opera l’eterointegrazione dello stesso e l’omissione è causa di esclusione irrimediabile?
Dopo le due sentenze di ieri qui commentante, oggi è il Tar Sicilia, Catania, sez. II, 01 febbraio 2018, n. 264, a tornare sul tema, mantenendo fede al proprio precedente orientamento e rispondendo negativamente al quesito posto.
“Va premesso che né la lettera di invito, né il disciplinare prevedevano l’indicazione dei predetti oneri; al riguardo e a fronte di due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, uno a favore della legittimità dell’automatismo espulsivo dell’offerta che non abbia rispettato l’obbligo dell’indicazione degli oneri di sicurezza c.d. ‘interni o aziendali’ prescritto dall’art. 95, comma 10, cit. ed uno contrario al meccanismo automaticamente espulsivo nel vigore del nuovo codice (cfr. T.A.R. Campania – Napoli Sez. VIII, 3 ottobre 2017, n. 4611; TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis, 15 giugno 2017, n. 7042 alle quale si rinvia per i richiami ad entrambi gli orientamenti giurisprudenziali), il Collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento sulla base delle considerazioni svolte dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 19/2016, nonché della successiva sentenza della Corte di giustizia dell’UE 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16 ( che ha ribadito i principi già sanciti dalle sentenze richiamate dall’Adunanza Plenaria) e dell’ordinanza n. 525/2017 del TAR Basilicata che ha rimesso la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale concernente l’applicazione degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016.
Peraltro, nella gara in questione (finalizzata all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare, sulla base di futuri ordinativi, la fornitura di materiali di ricambio degli impianti di dissalazione “a quantità indeterminata” e servizi manutentivi di vario genere, da determinare in base alle singole richieste di intervento), l’amministrazione correttamente non ha previsto alcun obbligo di preventiva indicazione dei costi di sicurezza aziendale. Tale circostanza trova, peraltro, conferma tra le disposizioni della lex specialis (non impugnata) ove alla voce “oneri relativi alla sicurezza intrinseca delle prestazioni” si precisa che “… alla ditta non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione poiché tali spese sono state calcolate nel novero del parametro do costo orario” (pag. 35 specifica tecnica). Il motivo è, quindi, infondato“.
