Il Tar veneziano avalla in pieno la nostra tesi sulla non estensibilità agli appalti di servizi del divieto di attribuire punteggi ulteriori per “opere aggiuntive” ai sensi dell’art. 85, comma 14-bis del Codice.
Il disciplinare di gara prevedeva, unitamente ad altri criteri non oggetto di impugnazione, l’attribuzione dei seguenti punteggi:
a) un massimo di 12 punti per il potenziamento dell’orario di apertura del servizio di un’ora in più al giorno su base mensile;
b) un massimo di 1 punto per l’incremento di produzione di mappe da tavolo del centro storico;
c) un massimo di 1 punto per l’incremento della produzione di brochure;
d) un massimo di 1 punto per l’incremento della produzione di mappe del territorio provinciale.
Secondo la ricorrente il divieto di cui al comma 14 bis dell’art. 95 risulterebbe violato, a seguito della predisposizione da parte della stazione appaltante della sopra riportata griglia di valutazione della componente tecnica delle offerte, venendo indebitamente attribuiti punteggi a prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara.
Secondo il Tar Veneto, Venezia, sez. I, 01 febbraio 2018, n. 105 il richiamo al comma 14 bis (aggiunto dal d.lgs. n. 56/2017 all’art. 95 D.lgs. n. 50/2016) “non sembra appropriato, apparendo la norma coniata con precipuo riferimento agli affidamenti di lavori, come risulta dal letterale richiamo ad “opere aggiuntive” rispetto a quanto previsto nel “progetto esecutivo” a base d’asta, e viceversa difficilmente applicabile agli appalti di servizi, in relazione ai quali non è di regola predicabile l’offerta di “opere aggiuntive”, o l’esistenza di un “progetto esecutivo” posto a base d’asta.
In ogni caso, l’applicazione analogica della norma in esame al campo degli appalti di servizi dovrebbe comportare la sua riformulazione interpretativa nel senso che “le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel progetto a base d’asta”.
Rimanendo ferma la ratio della norma, a sua volta espressione di un’esigenza già in precedenza segnalata dalla giurisprudenza (ma sempre nel campo degli appalti di lavori, cfr. Cons. St., V sez., n. 1601/2015), di evitare che il singolo operatore possa alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis con proposte che si traducano in una diversa ideazione del contratto in senso alternativo rispetto a quanto voluto dalla P.A. . E ciò al fine ultimo di garantire che il confronto competitivo degli operatori ruoti, in condizioni di parità, attorno ad un ben definito oggetto contrattuale.
Dunque, ciò che potrebbe essere vietato dall’ipotizzata estensione applicativa dell’art. 95, comma 14 bis al settore degli appalti di servizi, sarebbe la possibilità di valorizzare l’introduzione ad opera dei singoli concorrenti di tipologie di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle richieste e indicate nel capitolato speciale.
Tuttavia, nel caso di specie, con la determina d’indizione della gara in questione non vengono attribuiti punteggi per servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolato speciale di gara, ma solo in relazione al miglioramento e all’implementazione degli stessi servizi oggetto di gara.
La contestata possibilità di presentare le sopra descritte migliorie deve dunque ritenersi insita nel criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Cfr. il nostro articolo del 17 novembre 2017 che esprime nella sostanza i medesimi concetti…
