Dopo il Tar Lazio (vedasi Il CCNL Metalmeccanici non è “equivalente” al CCNL Edilizia. – Giurisprudenzappalti) anche il Consiglio di Stato conferma come il CCNL Metalmeccanici (C011) non garantisce le medesime tutele del CCNL Edilizia (F012).
Questo quanto stabilito, nel respingere l’appello, da Consiglio di Stato, Sez. V, 07/09/2026, n. 6822:
L’art. 11, commi 3 e 4, del Codice, attribuisce due possibilità per l’operatore economico, in sede di presentazione dell’offerta, ossia quella di applicare il CCNL individuato dalla Stazione appaltante, oppure di applicare un diverso CCNL, però provando che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante.
Nella vicenda in esame, la xxxx ha reso un’offerta poco circostanziata, essendo evidente che un differente CCNL indicato in sede di chiarimenti alla Stazione appaltante, avrebbe inciso sul contenuto dell’offerta economica, in questo modo violando che il principio di ‘chiarezza’ dell’offerta di gara, e introducendo una inammissibile obbligazione ‘alternativa’, anche laddove ha prospettato impegni ‘ad personam’, con violazione della par condicio a cui si deve ispirare ogni procedura di gara.
Come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, la dichiarazione relativa ai trattamenti ‘ad personam’ integra una vera e propria modifica dell’offerta, oltre al fatto che l’equivalenza delle tutele non può essere fondata su trattamenti individuali. Infatti, questa Sezione, con la sentenza n. 3465 del 2026, ha chiarito che ‘non possono essere quindi valorizzate, per colmare le differenze tra contratti collettivi, voci retributive che non appartengono alla struttura del CCNL ma derivano da contratti collettivi individuali’.
Il Collegio ritiene di doversi conformare ai precedenti di questa Sezione (cfr. Cons. Stato n. 9510 del 2025) secondo cui il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell’offerta (Cons. Stato, n. 2605 del 2025), in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera, essendo evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato dal concorrente.
Né si può ritenere, come sostiene l’appellante, che la consorziata esecutrice avrebbe dovuto applicare il CCNL riferibile alla effettiva attività esercitata, essendo chiaramente emerso dall’attività istruttoria svolta dalla Stazione appaltante, la quale si è avvalsa dell’ausilio di un giuslavorista come precisato nella parte in fatto, che non vi è equivalenza tra il CCNL Edilizia e il CCNL Metalmeccanica.
Secondo il Codice dei contratti, prima delle modifiche introdotte dal decreto ‘correttivo’ (d.lgs. n. 209 del 2024), è consentito agli operatori economici possono di nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purchè assicuri ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, mediante la dichiarazione di equivalenza. Ne deriva il rigetto della critica secondo cui il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto superato il principio stabilito dall’art. 11, comma 1, secondo cui il CCNL applicabile dovrebbe essere individuato in ragione della stretta connessione con l’attività oggetto dell’appalto.
Al contrario, il Collegio di prime cure ha chiarito che le censure prospettate dal Consorzio …. muovono dall’indebita applicazione di un orientamento formatosi sotto la vigenza del previgente Codice (d.lgs. n. 50 del 2016), nella specie applicabile, secondo cui l’operatore economico avrebbe potuto scegliere il contratto collettivo da applicare alla commessa purchè ‘coerente’ e ‘pertinente’ con l’oggetto dell’appalto.
L’intera costruzione difensiva prospettata dal Consorzio ………., fondata sulla pretesa ‘pertinenza’ del CCNL Metalmeccanica alle lavorazioni assunte dalla xxx non è conferente, tenuto conto del tenore letterale dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella specie applicabile nella versione ante modifiche apportate dal d.lgs. n. 209 del 2024; oltre al fatto che l’assunta deduzione di un contrasto della norma con i principi sanciti dagli artt. 39 e 41 della Costituzione appare generica e poco circostanziata, quindi sotto vari profili inammissibile.
