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La possibilità di modifica successiva delle quote di esecuzione dei lavori postula la necessità che la suddivisione indicata nell’offerta sia corretta e completa.

Tar Sicilia, Catania, Sez. V, 28/07/2026, n. 2277

L’impegno ad eseguire l’appalto, sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo, deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara perché in questo modo le imprese raggruppate formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell’Amministrazione la misura entro la quale si assumeranno l’esecuzione del contratto. Questo impegno non può essere modificato in corso di gara, attraverso il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante (soccorso istruttorio che non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell’offerta perché sarebbe altrimenti alterato il principio della par condicio tra i concorrenti).

L’applicazione del principio del risultato, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza e non prevale sul principio di par condicio competitorum, che richiede l’applicazione uniforme e uguale per tutti delle regole della gara eventualmente eterointegrate dalle norme imperative vigenti in materia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795).

Questo stabilisce Tar Sicilia, Catania, Sez. V, 28/07/2026, n. 2277:

Inoltre, la possibilità di modifica successiva delle quote di esecuzione dei lavori, ammessa (previa autorizzazione della stazione appaltante) dall’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non esclude affatto (ma anzi postula) la necessità che la “suddivisione indicata nell’offerta sia corretta e completa e dunque la necessità che le quote riferite nell’offerta a ciascuna impresa siano “stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato”, non potendo la suddetta facoltà di eventuale modifica successiva, in fase di esecuzione, costituire una sorta di rimedio postumo all’incompleta, inesatta o inammissibile indicazione impegnativa contenuta nell’offerta” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22 aprile 2025, n. 412).

Scritto da Roberto Donati

Laureato in scienze politiche, appassionato di diritto con esperienza ventennale nella pubblica amministrazione in qualità di responsabile del settore gare ed appalti, ed attuale responsabile del servizio Gare del Comune di Colle di Val d' Elsa (Si).
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