La circostanza che dalla piattaforma competente, consultata dalla resistente, risultasse che l’esito era “in verifica” non giustificava l’esclusione dell’operatore economico, in assenza di contestazioni sulla regolarità contributiva, poi di fatto accertata.
Né il fatto che si dovesse provvedere con urgenza all’affidamento e che non si potesse attendere il nuovo DURC può giustificare l’esclusione, posto che l’ente avrebbe dovuto programmare ed avviare per tempo la procedura, non potendo poi escludere l’operatore economico che sia risultato in regola con la regolarità contributiva per l’urgenza di affidare il servizio.
Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 22/06/2026, n. 1793, che annulla l’esclusione.
