Concessione di servizi ed anomalia: è direttamente applicabile alle concessioni, in quanto compatibile, il corpus normativo relativo alle offerte anormalmente basse?
Dopo la recenti sentenze del Tar Pugliese e del Tar Napoletano ecco che si torna sull’argomento in oggetto.
Stavolta è il Tar Lazio, Roma, Sez. II-ter, 19 dicembre 2017, n. 12507, il quale sostiene che “in linea generale riguardo i contratti di concessione di servizi, il vigente d.lgs. n. 50 del 2016, a differenza del precedente codice dei contratti pubblici (l’art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006 prevedeva per le concessioni di servizi solo l’applicazione delle norme contenute nella Parte IV – sul contenzioso – e l’art. 143, comma 7 – durata della concessione superiore a trenta anni – in quanto compatibili, con esclusione quindi dell’applicazione della disciplina della verifica della congruità dell’offerta), ha invece previsto (art.164 c.2) che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici e servizi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative, fra l’altro, alle procedure di affidamento. Pertanto la verifica dell’anomalia delle offerte, che rientra nell’ambito di dette procedure, costituisce un adempimento applicabile anche alle concessioni di servizi.
“(…) atteso il richiamato rapporto di compatibilità delle disposizioni applicabili (art. 164 citato), i criteri previsti dall’art.97, comma 4 (per gli appalti) non possono applicarsi sic et simpliciter: pertanto una asserita anomalia deve essere dedotta ad esito di una valutazione relativa alla congruità dell’offerta complessiva”.
