In ordine alla competenza a valutare la documentazione amministrativa, deve ritenersi sussistente una prerogativa del RUP, o tale segmento procedurale può essere svolto anche dalla commissione giudicatrice?
Il Tar Campania, Napoli, Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 5877 ragionevolmente opta per la seconda ipotesi, anche se spesso non ha molto senso che tale onere incomba sulla commissione giudicatrice, che non necessariamente ha competenze di ordine giuridico tali da consentire un’efficace operazione valutativa.
Il Collegio afferma che “se è vero che l’attività di controllo della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese concorrenti, in quanto priva di qualsiasi discrezionalità tecnica, può essere svolta dal seggio di gara eventualmente in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento), è altrettanto vero che la stessa ben può essere svolta direttamente anche dalla commissione giudicatrice (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 537/2014)”.
