Concessione vincolata alla piena attuazione del piano finanziario: l bando non conteneva detta clausola prevista a pena d’esclusione dall’art. 171, co. 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. Quid iuris?
La ricorrente richiede l’annullamento della procedura.
Il Tar Molise, Campobasso, Sez. I, 11 dicembre 2017, n. 520 ritiene che “la mancata previsione della clausola di cui all’art. 171, co. 3 lett. b) del codice dei contratti non incida sulla validità della procedura, producendosi quella forma di etero integrazione della lex specialis pacificamente ammessa e che permette, grazie al principio di conservazione, di colmarne le lacune del regolamento della selezione attraverso la diretta applicazione delle clausole previste dalla legge, con la conseguenza che la legge di gara resta integrata dalle previsioni delle norme e non potrà essere dichiarata illegittima in ragione della mancata menzione delle clausole di legge anche se escludenti.
In altri termini, sia in base ai principi civilistici sul perfezionamento del contratto (scambio tra invito ad offrire/proposta che replica il meccanismo legge di gara/offerta) sia in relazione alle specifiche previsioni della lex specialis (Capitolato d’oneri richiamato dalla dichiarazione degli offerenti), l’aggiudicataria poteva vantare un sufficiente affidamento in ordine alla circostanza di aver assunto l’impegno definitivo al rispetto del piano finanziario prodotto, con la conseguenza che, in assenza di una chiara prescrizione in tal senso nella legge di gara, una specifica assunzione di obblighi sul punto avrebbe potuto ragionevolmente essere considerata ultronea ovvero formalistica.
Si vuol dire che l’affidamento dell’aggiudicataria risiede nel caso di specie nell’evidente sussistenza di un obbligo di rispettare gli impegni assunti nel progetto presentato a corredo della propria offerta, con la conseguenza che un ulteriore dichiarazione in tal senso avrebbe avuto carattere solo formale e, pertanto, la circostanza che l’obbligo di renderla non fosse sancito dalla lex specialis può ragionevolmente aver fondato l’affidamento sulla inessenzialità della stessa da parte dell’aggiudicataria.
Del resto, che questa sia la corretta conclusione lo dimostra lo stesso contratto di concessione da ultimo depositato in giudizio che, all’art. 4, ribadisce l’obbligo del concessionario di attenersi agli obblighi assunti con il progetto presentato in sede di partecipazione, ciò che rende all’evidenza inutile anche richiedere in questa fase la dichiarazione in questione, avendo l’aggiudicataria in tal modo già sottoscritto a tutti gli effetti la dichiarazione prescritta dal ripetuto articolo 171 co. 1 lett. b) del codice dei contratti”.
