L’omissione del versamento del contributo Anac determina l’esclusione, laddove il bando non prevedeva detto onere a carico dei partecipanti?
Risposta chiaramente negativa arriva dal Tar Puglia, Bari, 04 dicembre 2017, n. 1240.
Non si capisce tuttavia perché le spese di giudizio siano state compensate…
“il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice”.
La Corte di giustizia ha altresì dichiarato che i principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti (Corte di Giustizia dell’Unione Europea (02.06.2016 / C. -27/15).
Cfr. in termini Tar Veneto, Venezia, sez I, 15 giugno 2017, n. 563; T.A.R. Lazio, Roma, III-bis, 6 novembre 2017, n. 11031;
