Un’impresa per cui le risultanze descrittive del certificato camerale restituiscano le attività di “pulizia e disinfezione” è idonea a gestire un servizio di ristorazione scolastica?
Risposta negativa arriva dal Tar Puglia, Lecc, Sez. II, 20 novembre 2017, n. 1887 il quale afferma:
“è vero che la <<corrispondenza contenutistica -tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto- non (deve) tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma (va) appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto>> (Consiglio di Stato, n. 5170/2017 cit.), è altresì vero che l’attività rispetto alla quale l’aggiudicataria era ‘qualificata’ risultava solo in una parte minima ‘sovrapponibile’ rispetto a quelle oggetto dell’appalto, sicchè l’attività di “pulizia e disinfezione” non può reputarsi conferente rispetto a quelle di “preparazione pasti… e di somministrazione dei pasti, detersione stoviglie e attrezzature… pulizia locali mensa, pertinenze ed accessori; fornitura apparecchiature software e hardware per la gestione automatizzata della mensa scolastica” (ricordando che, venendo in rilievo un RTI orizzontale, ogni ditta doveva eseguire ‘tutte’ le prestazioni oggetto dell’appalto, solo operando una suddivisione ‘quantitativa’ secondo il rapporto 60% mandataria/40% mandante)”.
